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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08593/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando, in larga parte, le condanne per associazione per delinquere finalizzata all'immissione nel mercato di merci contraffatte e ricettazione, nonché misure patrimoniali e confische. Le doglianze principali riguardano: 1) la determinazione errata del "dies a quo" e del "dies ad quem" per i reati a natura permanente (contestazione "aperta") e quindi l'errata valutazione della prescrizione; 2) la mancata esclusione o errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); 3) l'insussistenza o carenza della prova della partecipazione associativa per taluni imputati (ruolo e "affectio societatis"); 4) vizi nella determinazione della pena e nel riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e art. 62-bis c.p.); 5) questioni procedurali e di travisamento della prova relative a intercettazioni, sequestri e atti di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto alcuni ricorsi fondati e altri infondati: ha accolto i motivi di doglianza relativi alla errata individuazione del termine finale di consumazione (prescrizione) per taluni capi e per alcuni ricorrenti (in particolare Garofalo Antonio, Smeragliuolo Alessandra, De Biase Francesco e Vetrella Giuseppe), annullando la sentenza impugnata in punto e rinviando al giudice di merito per la verifica puntuale del dies ad quem e, se del caso, per la declaratoria di prescrizione o nuova determinazione della pena. Per altri ricorrenti (Salzano Antonio, Salzano Gaetano, Salzano Gennaro, La Marra Salvatore, Luiso Nicola, Lamarra Salvatore) i ricorsi sono stati dichiarati infondati e la sentenza di merito confermata nei punti ritenuti corretti. La Corte ha altresì confermato la legittimità delle statuizioni civili e delle confische (con alcune esclusioni specifiche) salvo quanto può derivare dall'esito sul punto della prescrizione. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi, annullamento limitato e rinvio per accertamenti sulla durata della permanenza associativa e conseguente valutazione della prescrizione; conferma del resto della sentenza d'appello e delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione per delinquere; la Corte sottolinea che, per configurare il reato associativo, può essere sufficiente l'adesione e il contributo consapevole anche per fasi o segmenti temporali limitati, purché esista una struttura organizzativa stabile e la "affectio societatis". I rapporti familiari non escludono il concorso nella associazione e, anzi, possono accentuarne la pericolosità.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva; la Corte ricorda che per l'applicazione della circostanza aggravante è necessaria una motivazione concreta e individualizzata che dimostri la persistenza della pericolosità sociale dell'imputato, valutando il rapporto tra pregressi reati e quello in esame.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte riafferma che il giudice deve indicare i criteri oggettivi e soggettivi rilevanti e può motivare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando gli elementi di predominante rilievo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il loro riconoscimento è un giudizio di fatto e richiede elementi di segno positivo, non è un diritto automatico e il giudice di merito può escluderle motivando adeguatamente.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; ricordata come riferimento procedurale per la rappresentazione sintetica dei motivi.

  • art. 12-sexies legge n. 356 del 1992

    Prevede la confisca per i beni relativi alla contraffazione; la sentenza d'appello era stata confermata nella confisca ex art. 12-sexies, salvo limitate eccezioni riconosciute in motivazione.

Massime di principio

  • Nei reati di natura permanente con contestazione "aperta" (consumazione in atto) l'onere probatorio grava sull'accusa: la semplice indicazione del termine finale con riferimento alla sentenza di primo grado non può sostituire la prova che la condotta illecita sia proseguita fino a quella data.
  • Il principio "favor rei" in materia di prescrizione opera solo in caso di assoluta incertezza sulla data di inizio o fine della condotta; se l'incertezza può essere eliminata con deduzioni logiche o elementi processuali, il giudice deve usarli per fissare il termine di prescrizione in modo più favorevole all'imputato.
  • La prova della partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere desunta da elementi concreti quali intercettazioni, organizzazione della filiera produttiva, ruoli assegnati, investimenti, e comportamenti dopo gli accertamenti; rapporti familiari non escludono ma possono rafforzare la valutazione della stabilità associativa.
  • Per l'applicazione della recidiva occorre una valutazione concreta e motivata del rapporto tra precedenti e fatto attuale; non è sufficiente la mera annotazione di precedenti penali.
  • Il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche è questione di fatto: il giudice di merito può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo relativo alla prescrizione o alla durata della permanenza associativa, l'effetto può estendersi anche ad altri imputati non direttamente ricorrenti (effetto estensivo dell'impugnazione) quando la questione non sia esclusivamente personale.
  • In materia di intercettazioni la valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni è essenzialmente questione di merito rimessa ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento incontestabile del dato probatorio.

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