Cassazione Civile, Ordinanza n. 35981/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, fondato sul rilievo, emerso dalle interrogazioni all’anagrafe tributaria, dell’acquisto di un’autovettura e conseguente determinazione sintetica di un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, con richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando motivazione meramente apparente e mancanza dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto. Il secondo motivo non viene esaminato perché dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente, poiché si limitava ad affermazioni apodittiche di condivisione della decisione di primo grado senza illustrare l’iter logico-giuridico, senza confrontarsi con i motivi di appello e senza rendere percepibili le ragioni della decisione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell’accertamento sintetico del maggior reddito in ragione di spese e indici di capacità contributiva, richiamata solo per descrivere il fondamento dell’avviso impugnato
art. 132 c.p.c.
la violazione del dovere di motivazione integra nullità della sentenza quando la motivazione è mancante o meramente apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza o apparenza determina nullità
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; il suo difetto ricorre se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione quando si limita a formule di stile o a una generica adesione alla decisione di primo grado, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione "per relationem" è legittima solo se il giudice di appello richiama gli elementi essenziali della decisione di primo grado e, soprattutto, si confronta con i motivi di gravame, spiegando perché li ritiene infondati.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione; resta però deducibile la nullità della sentenza quando la motivazione sia assente, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione apparente sussiste quando la sentenza non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo e non consente di comprendere le ragioni della decisione, a prescindere dal confronto con gli atti di causa.
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