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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Torino, Sezione 3

Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del 14.6.2022 notificato in data 15.6.2022, di non ammissione dell’alunno al quinto anno del liceo scientifico dallo stesso frequentato;

Giustizia amministrativa202200891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione al quinto anno del liceo scientifico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe che, all'unanimità, ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2021/2022. Ha dedotto la violazione della l. 170/2010 e l'illegittimità della valutazione scolastica per mancata considerazione dell'incidenza dei disturbi specifici dell'apprendimento, omesso o insufficiente aggiornamento e applicazione del piano didattico personalizzato, mancata valorizzazione della relazione del logopedista, omessa tempestiva comunicazione alla famiglia dell'andamento scolastico e mancata considerazione del pregiudizio derivante dalla bocciatura. Ha inoltre dedotto il difetto o l'insufficienza della motivazione, quanto all'incidenza dei DSA e alla valutazione globale del percorso scolastico, nonché l'illogicità del provvedimento, sostenendo che i recuperi conseguiti in alcune materie dimostrassero l'efficacia degli strumenti compensativi quando concretamente utilizzati. Il Consiglio di classe aveva rilevato il mancato raggiungimento dei requisiti minimi in numerose discipline; nella pagella finale risultavano insufficienze in inglese, filosofia, matematica, fisica e scienze.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova dell'interesse ad agire attuale. Ha rilevato che l'interesse deve sussistere al momento della decisione, che grava sul ricorrente l'onere di dimostrarlo e che, a distanza di circa cinque anni dall'impugnazione della bocciatura, lo studente non aveva allegato la propria situazione scolastica né chiarito se avesse conseguito il passaggio alla classe successiva. Il Collegio ha tuttavia esaminato anche il merito, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato e riferito alla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 16/2024, respingendo tutte le censure. Ha ritenuto provato, dai verbali del Consiglio di classe, che il PDP fosse stato predisposto, costantemente monitorato e aggiornato, anche alla luce della relazione del logopedista. Le relazioni dei docenti attestavano l'effettiva applicazione delle misure previste, la disponibilità di strumenti informatici rifiutati dallo studente, verifiche programmate, dispensa dalla scrittura sotto dettatura e mancata considerazione degli errori ortografici e sintattici. Risultava inoltre che lo studente avesse mostrato disinteresse e scarsa collaborazione e che le insufficienze riflettessero gravi lacune nelle discipline interessate. La famiglia era stata informata tempestivamente dell'andamento scolastico. Il TAR ha escluso che il rischio di disaffezione conseguente alla bocciatura prevalesse sull'interesse a evitare la progressione di uno studente privo della preparazione necessaria. Quanto alla motivazione, ha ritenuto sufficiente l'indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze e del mancato raggiungimento dei risultati minimi richiesti. Ha inoltre affermato che l'eventuale carenza delle misure compensative non avrebbe comunque potuto comportare direttamente l'ammissione alla classe superiore, in assenza delle basi adeguate per affrontare il successivo programma di studi. La censura di illogicità è stata respinta perché generica e non provata, oltre che incompatibile con le numerose e gravi insufficienze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • l. 170/2010

    La disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento impone di considerare le esigenze dell'alunno e di predisporre misure didattiche personalizzate, compensative e dispensative; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali obblighi assolti attraverso il PDP e il suo monitoraggio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nel processo amministrativo, quale condizione dell'azione, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione; la sua attualità è rilevata d'ufficio dal giudice e la prova grava sul ricorrente.
  • Quando uno studente impugna la non ammissione alla classe successiva, il protrarsi del giudizio può far venir meno l'interesse alla decisione se, nel frattempo, lo studente ha conseguito il passaggio alla classe successiva; al contrario, l'interesse permane se egli dimostra di non aver ancora conseguito tale passaggio e di aspirarvi tuttora.
  • La valutazione del Consiglio di classe sulla promozione o non ammissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica connessa alla professionalità docente; il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e può condurre all'annullamento solo in presenza di vizi di eccesso di potere adeguatamente dimostrati.
  • In presenza di disturbi specifici dell'apprendimento, la legittimità della non ammissione deve essere valutata verificando la predisposizione, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'effettiva applicazione del piano didattico personalizzato e delle misure compensative e dispensative previste.
  • La motivazione della valutazione scolastica non richiede argomentazioni diffuse e articolate: può essere sufficiente l'indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze, purché emerga il mancato raggiungimento dei risultati minimi necessari per la progressione scolastica.
  • Anche qualora siano contestate carenze nell'applicazione delle misure di sostegno o compensative, l'eventuale accoglimento della censura non comporta automaticamente l'ammissione alla classe superiore se lo studente presenta lacune gravi e non possiede la preparazione necessaria per affrontare proficuamente il successivo corso di studi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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