Cassazione Penale, Ordinanza n. 20889/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile nei giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, armi e per un duplice tentato omicidio. Con il primo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, censurando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha inoltre censurato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, chiedendo una nuova perizia psichiatrica, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la rinnovazione istruttoria è eccezionale e subordinata alla non decidibilità allo stato degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, mentre i motivi di ricorso miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla negativa personalità dell'imputato, sui numerosi precedenti penali, sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Norme richiamate per individuare i reati in materia di stupefacenti contestati e già ritenuti in merito.
art. 133 c.p.
Utilizzato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento relativo alla personalità del colpevole o alla gravità del reato.
art. 62-bis c.p.
Implicitamente richiamato come disciplina delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla valutazione del giudice sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
art. 606 c.p.p.
Implicitamente evocato dal riferimento ai vizi di motivazione dedotti in cassazione; la Corte ribadisce che non può trasformarsi il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la formale veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove e dell'attendibilità del materiale probatorio, riservata ai giudici di merito.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; non basta la mera sollecitazione difensiva a una nuova perizia o ad altro approfondimento istruttorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi uno o più elementi negativi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., come la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la gravità delle modalità del fatto.
- La motivazione è sufficiente quando, nel suo complesso, dia conto in modo coerente delle ragioni della decisione e sia immune da manifeste illogicità, senza che il giudice debba confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
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