Cassazione Penale, Sentenza n. 11914/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p. e al principio del ne bis in idem. Il ricorrente deduceva di essere già stato condannato dal Tribunale di Brindisi (sentenza del 16/10/2020) per il furto di un'autovettura BMW commesso il 14/04/2018 e sosteneva che la successiva condanna nel presente procedimento per ricettazione riguardasse lo stesso fatto/medesimo mezzo, configurando quindi una duplicazione della sanzione per lo stesso fatto (ne bis in idem).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che, oltre alla mancata attestazione dell'irrevocabilità della sentenza di Brindisi, dai documenti emergeva che si trattava di due automobili diverse (targhe diverse, vittime diverse): il furto per cui era intervenuta la condanna di Brindisi riguardava un mezzo rubato a Rossi Francesco il 14/04/2018, mentre il veicolo ritrovato nella disponibilità del ricorrente (oggetto della ricettazione) risultava essere stato rubato il 06/04/2018 a Perrone Riccardo e rinvenuto in data 15/04/2018. Ne consegue che non si è trattato del medesimo fatto, e il rilievo di ne bis in idem è stato rigettato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata dal ricorrente come parametro di illegittimità; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, a partire dagli elementi di fatto emergenti dagli atti, non si configura il medesimo fatto oggetto di doppia condanna.
principio del ne bis in idem
Il principio è stato richiamato dal ricorrente per sostenere la duplicazione della sanzione; la Corte ha interpretato il principio nel senso che esso opera solo quando ricorra identità di fatto (stesso fatto materiale e medesimo oggetto del reato). Essendovi invece due automobili diverse, con date e vittime diverse, il ne bis in idem non trova applicazione.
Massime di principio
- Per invocare efficacemente il ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità materiale del fatto: stessa cosa oggetto del reato (es. stessa autovettura, medesima targa), stessa situazione temporale e personale.
- La semplice coincidenza temporale o la vicinanza degli eventi non basta: occorre prova che la condanna anteriore sia irrevocabile e che riguardi esattamente lo stesso bene/fatto.
- In assenza di attestazione di irrevocabilità della sentenza anteriore, il ricorso di nullità o impedimento per ne bis in idem rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Se gli addebiti sono qualificati diversamente (furto vs ricettazione), va comunque verificata l'identità dell'oggetto e del fatto; qualificazioni diverse non escludono automaticamente il ne bis in idem, ma la prova dell'identità materiale è essenziale.
- Quando si contestano più reati relativi a beni diversi trovati in disponibilità dell'imputato, il giudice valuterà caso per caso la corrispondenza tra beni, vittime, date e modalità: differenze anche apparentemente minori (targa diversa, vittima diversa, data diversa) possono risultare decisive per escludere il ne bis in idem.
- In contenziosi simili è strategico allegare e far attestare l'irrevocabilità di eventuali sentenze precedenti e documentazione probatoria (schede sequestri, targhe, denunce delle vittime) che dimostri l'identità o la differenza dei fatti.
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