Cassazione Penale, Sentenza n. 36154/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., vizio di motivazione carente e contraddittoria in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello nel giudizio di merito. In particolare: (i) con riguardo all'art.624bis c.p. hanno contestato la qualificazione dell'androne dove è avvenuto il furto come "privata dimora", deducendo elementi di fatto (androni aperti, accesso tollerato da turisti, uso dell'immobile per affitti temporanei/commerciali) che contrasterebbero con la qualificazione adottata dal primo giudice; (ii) quanto alla responsabilità di Stan, hanno sostenuto che l'atto di appello conteneva censure specifiche circa l'insufficienza degli elementi a provare il suo ruolo attivo (p. es. funzione di "palo"), atteso che dagli atti emergeva solo la sua presenza nei pressi dell'evento; (iii) in relazione alla dosimetria della pena hanno censurato l'eccessiva maggiorazione operata a titolo di continuazione, anche alla luce dell'applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi di appello fossero sufficientemente specifici (anche sul piano estrinseco) perché indicavano punti precisi della decisione di primo grado e le ragioni fattuali e giuridiche della loro contrapposizione, per cui la Corte territoriale aveva omesso un adeguato esame dei principi di specificità introdotti dal comma 1-bis dell'art.581 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata; non poteva quindi essere dichiarata inammissibile l'impugnazione.
Norme richiamate
art.581 cod.proc.pen. (comma 1-bis)
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte ha richiamato il nuovo requisito di specificità (c.d. requisito estrinseco) che impone di enunciare in modo puntuale e esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato; tuttavia ha precisato che non è richiesta un'analisi particolarmente prolissa, bensì l'identificabilità con ragionevole precisione dei punti contestati e delle ragioni essenziali della censura.
d.lgs. 31/10/2022 n.150 (art.33, comma 1, lett. d))
Ha introdotto il comma 1-bis nell'art.581 c.p.p., codificando il requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello richiamato dalla Corte.
art.606 cod.proc.pen. (comma 1, lett. e))
vizio di motivazione carente e contraddittoria
Fondamento del ricorso per cassazione dedotto dai ricorrenti: si invoca il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione, da parte della Corte territoriale, dell'ammissibilità dell'appello.
art.591 cod.proc.pen.
La Corte ha richiamato la distinzione tra i profili di inammissibilità e la non possibilità, in sede di sindacato sull'ammissibilità dell'appello, di valutare la manifesta infondatezza dei motivi come causa di inammissibilità (diversa disciplina rispetto al ricorso per cassazione).
art.624bis c.p. e altri articoli penalistici (artt.110, 624, 625, 625 comma 1 nn.2 e 7, 624, 707, 337 c.p.)
Gli articoli penali costituiscono l'oggetto delle imputazioni di primo grado; la decisione di legittimità sottolinea che la qualificazione del luogo (androne) come "privata dimora" è centrale per l'applicabilità dell'art.624bis c.p. e che la linea di confine tra presenza e contributo causale (concorso/ruolo di palo) richiede una valutazione probatoria specifica in sede di merito.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dell'appello richiede che per ogni doglianza siano enunciati in modo puntuale i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nella decisione impugnata: non basta una generica formulazione, ma non è necessaria una disamina eccessivamente analitica.
- La cosiddetta aspecificità "estrinseca" (mancanza di confronto puntuale con i capi e i punti della decisione) può determinare l'inammissibilità dell'appello, ma la mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità se l'esposizione è sufficientemente collegata alle ragioni contestate.
- Nelle contestazioni sulla qualificazione del luogo (es. androne come privata dimora) è necessario indicare gli elementi fattuali che giustificano una diversa qualificazione rispetto a quella del primo giudice (apertura, uso pubblico, destinazione commerciale, accessibilità): la mera asserzione non è sufficiente, ma una motivazione basata su elementi concreti può essere considerata specifica.
- Per contestare la responsabilità personale (concorso) di un soggetto non basta indicare la sua presenza: l'appello deve esporre le ragioni per le quali la prova di presenza non sarebbe idonea a provare il ruolo attribuito (es. funzione di palo), permettendo così al giudice di merito di riesaminare la piattaforma probatoria.
- Sui profili di dosimetria (continuazione e tenuità del danno) l'appello deve articolare perché la valutazione del primo giudice sarebbe illogica o sproporzionata, soprattutto quando coesistono circostanze attenuanti la cui combinazione può incidere significativamente sulla pena complessiva.
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