Sentenza del 14/05/2018 n. 1598 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTENZIOSO - Notifica raccomandata informativa - Poste private - Regolarità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta inesistente, poiché la raccomandata informativa era stata effettuata tramite poste private. Il vizio ha comportato l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, la nullità e la caducazione degli atti successivi, inclusa la cartella di pagamento impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell'avviso di accertamento, perfezionata mediante l'invio della raccomandata informativa tramite un operatore postale privato anziché tramite Poste Italiane S.p.A. Il ricorrente contestava che tale modalità non potesse attribuire pubblica fede alla spedizione e all'eventuale attestazione di compiuta giacenza, poiché la raccomandata informativa costituisce parte integrante del procedimento notificatorio e deve essere eseguita esclusivamente secondo le modalità previste dalla legge n. 890/1992.
Norme richiamate
Legge n. 890/1992, art. 4, comma 1, lettera a)
La notificazione degli atti a mezzo posta deve essere eseguita dagli ufficiali giudiziari e dagli altri soggetti abilitati tramite il servizio postale secondo le modalità previste dalla legge.
La raccomandata informativa che completa il procedimento di notificazione deve essere effettuata esclusivamente tramite Poste Italiane S.p.A. Un operatore postale privato non è ritenuto idoneo a conferire pubblica fede alla spedizione o all'attestazione di compiuta giacenza.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce a un determinato soggetto pubblico o concessionario esclusivo il compito di eseguire una fase della notificazione, l'utilizzo di un operatore privato può compromettere la validità dell'intero procedimento.
- La raccomandata informativa non è un adempimento meramente accessorio: se necessaria per perfezionare la notifica, deve rispettare le stesse garanzie formali previste per il procedimento notificatorio.
- L'assenza di pubblica fede nella prova della spedizione o della compiuta giacenza può determinare l'inesistenza della notifica, non una semplice irregolarità sanabile.
- Se l'atto presupposto non è validamente notificato, gli atti successivi fondati su di esso, come la cartella di pagamento, possono essere annullati o dichiarati privi di efficacia.
- In casi analoghi occorre verificare sia il soggetto che ha materialmente eseguito la notifica sia la natura dell'atto e l'eventuale obbligo di utilizzare il servizio postale pubblico.
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