Ordinanza n. 149/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, «a- della DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 229-ATTI DEL 07.04.2026, comunicata in pari data, con cui l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, ha aggiudicato il Lotto 3 – CIG: B78228D6F0-, della procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione, al Consorzio Integra Società Cooperativa e al costituendo RTI Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l.(mandataria)- Sincol S.r.l.- Steva S.r.l. (mandanti); b- ove occorra, della Proposta del RUP prot. n. 204-atti del 23.03.2026, con cui si proponeva l’aggiudicazione ai suddetti operatori economici, nella parte in cui non ha inserito la società Operazione S.r.l. tra i primi due classificati e aggiudicatari; c- del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 2, prot. n. 960-atti del 10.10.2025, nella parte in cui, alla ricorrente non sono stati attribuiti i nove punti relativi ai sub-criteri D3, E1 ed E2 dell’offerta tecnica; d- del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 3, prot. n. 962-atti del 10.10.2025, nella parte in cui, è stata approvata la graduatoria provvisoria del Lotto 3, senza la collocazione della ricorrente, nella seconda posizione della graduatoria, per effetto della mancata attribuzione dei nove punti premiali di cui ai criteri premiali D3-E1-E2; e- del Disciplinare di gara, artt. 24, 26.3, 28.5, sezione “Criteri Premianti” Sub-criterio D1-E1-E2, e 28.5, in parte qua, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l’attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell’Allegato 2), per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma; f- dell’art. 24 del disciplinare, in parte qua, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla stazione appaltante, vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al Lotto 3-, l’esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premianti E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato. g- ove occorra, del Disciplinare di Gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio; h- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. E PER LA DECLARATORIA dell’inefficacia dei contratti d’appalto, ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei due contratti, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio)»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta per un accordo quadro di lavori di manutenzione, nonché gli atti di gara relativi alla mancata attribuzione di nove punti premiali per certificazioni di qualità non allegate all’offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 3, deducendo l’illegittima mancata attribuzione di nove punti relativi ai sub-criteri premiali D3, E1 ed E2 dell’offerta tecnica. Ha sostenuto di avere dichiarato il possesso delle certificazioni di qualità, pur non avendole allegate in sede di partecipazione, e ha contestato la previsione e l’applicazione della lex specialis nella parte in cui stabiliva l’attribuzione di punteggio pari a zero senza consentire il soccorso istruttorio. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, risultato e prevalenza della sostanza sulla forma, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’aggiudicazione e, nel merito, l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e il subentro o il risarcimento per equivalente. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio la nullità della notifica effettuata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato destinato a usi amministrativi e non censito nel ReGIndE.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto decisivo che le certificazioni non fossero state allegate in sede di partecipazione e che, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, il soccorso istruttorio non possa applicarsi al contenuto dell’offerta tecnica. Pertanto, la mera dichiarazione del possesso delle certificazioni non rendeva fondato, in sede cautelare, il diritto all’integrazione dell’offerta e alla conseguente attribuzione dei punti premiali. Quanto alla notificazione, il Collegio ha dichiarato necessario assegnare alla ricorrente un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica all’Amministrazione presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale di Genova risultante dal ReGIndE, seguito da dieci giorni per depositare la prova della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Non è stato disposto il rinvio dell’udienza cautelare, poiché la rinnovazione non era necessaria ai fini della decisione sulla sospensiva, già respinta. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
il soccorso istruttorio ... non può applicarsi al contenuto dell’offerta tecnica
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica mediante la successiva produzione di certificazioni mancanti, anche se il relativo possesso era stato dichiarato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve concedere un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
art. 16-sexies d.l. 179/2012
Ai fini processuali, la notificazione telematica all’Avvocatura dello Stato deve essere effettuata all’indirizzo PEC risultante dal registro pubblico ReGIndE; è irrilevante l’utilizzo di altri indirizzi PEC destinati a finalità amministrative.
art. 11 r.d. 1611/1933
La notificazione deve essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e consente di respingere la domanda quando difetti il fumus boni iuris.
art. 49 c.p.a.
Esprime un principio di economia processuale che consente di prescindere da incombenti non utili ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare il contenuto dell’offerta tecnica mediante la produzione successiva di certificazioni o altri elementi sostanziali mancanti, anche quando il concorrente ne abbia dichiarato il possesso.
- La notificazione di un atto giudiziario all’Avvocatura dello Stato effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello censito nel ReGIndE è nulla; la disponibilità dell’Avvocatura di ulteriori indirizzi PEC destinati a usi amministrativi non rende valida la notificazione processuale.
- In caso di notificazione nulla, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- La rinnovazione della notificazione non impone il rinvio della fase cautelare quando l’incombente non è utile alla decisione, in particolare se la domanda cautelare deve comunque essere respinta per difetto del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →