Sentenza n. 2806/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del "foglio M_D A0582 CC REG2025 n. -OMISSIS-" del 25.7.2025, notificato in data 28.7.2025, avente ad oggetto "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.Igs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Tenente di Vascello -OMISSIS-, nato a Caserta (CE) il -OMISSIS-" nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato il sig. -OMISSIS-al Quartier Generale della Marina - QUARTGENMARINA - di Ancona, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresi la circolare del Ministero della Difesa del 25.7.2023 n. 51229, ove interpretata -tra l'altro- nel senso di escludere in radice il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella individuazione della sede di servizio, i fogli dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del 5.6.2024, n. -OMISSIS-del 24.7.2025 e n. -OMISSIS-del 4.9.2025, il verbale della riunione della Commissione sui transiti del 16.4.2025 con relativi allegati e gli ulteriori atti e pareri, anche di estremi non conosciuti, relativi alla avvenuta individuazione del profilo tecnico e della sede di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione del militare transitato nei ruoli civili alla sede del Quartier Generale della Marina di Ancona, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare ma idoneo al transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, aveva chiesto di essere assegnato presso un ente della Provincia di Napoli o comunque in una sede prossima alla propria residenza in Provincia di Caserta, rappresentando le proprie condizioni psicofisiche, la necessità di continuità terapeutica presso l'ASL di Caserta e le esigenze familiari connesse alla convivenza con i genitori anziani. Ha contestato l'assegnazione ad Ancona deducendo violazione dell'art. 930 del codice dell'ordinamento militare e delle circolari ministeriali, irragionevolezza e difetto di motivazione per l'omessa o insufficiente ponderazione delle esigenze personali, sanitarie e familiari rispetto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione. Ha inoltre censurato l'asserita limitazione a un solo profilo tecnico, nonostante il possesso di titoli ed esperienze compatibili con ulteriori profili, nonché l'applicazione automatica del criterio della maggiore carenza percentuale di organico e la sostanziale equiparazione del transito nei ruoli civili a un trasferimento d'ufficio sull'intero territorio nazionale. L'Amministrazione aveva ritenuto non sufficientemente gravi le esigenze personali, valorizzando in particolare l'assenza di un accertamento della disabilità della madre ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto illegittima l'assegnazione ad Ancona perché incoerente con gli accertamenti degli organismi sanitari militari, che avevano prescritto l'impiego in compiti non esposti a stress psicofisici e in mansioni compatibili con la ridotta efficienza psicofisica, nonché con la patologia ansioso-depressiva del ricorrente. L'allontanamento di circa 400 km dal luogo di residenza è stato considerato fonte di un oggettivo stress di trasferimento potenzialmente idoneo a peggiorare lo stato clinico. Il giudice ha inoltre censurato la scelta amministrativa fondata sulla carenza organica e sulla pretesa irrilevanza delle condizioni personali, sanitarie e familiari non riconducibili all'handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare un effettivo ed equo bilanciamento tra le esigenze funzionali e tutti gli interessi coinvolti, verificando anche le possibili soluzioni d'impiego nella Regione Campania e assicurando coerenza tra le prescrizioni sanitarie e la sede assegnata. Gli atti sono stati annullati nei limiti di utilità per il ricorrente, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi; il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa
La disciplina del transito nei ruoli civili impone che l'individuazione della sede sia coerente con le condizioni di idoneità e con le prescrizioni sanitarie, mediante ponderazione delle esigenze funzionali dell'Amministrazione e delle esigenze personali dell'interessato.
D.M. 18 aprile 2002
Richiamato quale disciplina applicabile al transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il giudice ha escluso che soltanto le situazioni riconducibili all'handicap grave ai sensi di tale disposizione possano essere considerate nella valutazione della sede di assegnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell'individuazione della sede di servizio del personale militare transitato nei ruoli civili per non idoneità al servizio militare incondizionato, l'Amministrazione deve ponderare concretamente le esigenze funzionali con le condizioni sanitarie, personali e familiari dell'interessato, senza applicare automaticamente il solo criterio della carenza di organico.
- La sede assegnata deve essere coerente con le prescrizioni degli organismi sanitari militari: una destinazione che comporti un significativo allontanamento dal luogo di residenza può essere illegittima quando determini uno stress potenzialmente incompatibile con le patologie accertate e con la raccomandazione di evitare intensi stress psicofisici.
- La valutazione delle esigenze personali e familiari del dipendente non può essere limitata alle sole ipotesi di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; l'Amministrazione deve considerare complessivamente gli elementi rilevanti rappresentati dall'interessato.
- Quando risultino possibili soluzioni d'impiego coerenti con le condizioni sanitarie e situate in prossimità del luogo di residenza o della precedente sede, l'Amministrazione deve valutarle espressamente e motivare adeguatamente la scelta di una sede più lontana.
- L'annullamento dell'assegnazione della sede per omessa ponderazione degli interessi non comporta l'automatica assegnazione del dipendente alla sede richiesta, ma impone all'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.
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