Sentenza del 05/02/2016 n. 2285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di 2° Grado di Bolzano, che aveva riconosciuto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il diritto al rimborso dell'INVIM decennale. L'Ufficio ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 218/1997, art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 643/1972, art. 25, comma 2, lett. a), e dell'art. 108, par. 3, TFUE, sostenendo che l'accertamento definito con adesione impedisse la successiva richiesta di rimborso e che l'imposta fosse comunque dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione, non essendo impugnabile, impedisca anche il rimborso dell'imposta versata, poiché una richiesta di rimborso fondata sull'inesistenza dell'obbligazione tributaria finirebbe per contestare il merito dell'accertamento definito. La questione dell'autotutela non è stata esaminata, non essendo impugnato un provvedimento di diniego di autotutela. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 3, comma 4
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione
La definizione dell'accertamento con adesione rende non impugnabile l'accertamento e impedisce, in linea generale, di ottenere il rimborso dell'imposta versata quando la richiesta di rimborso presupponga una contestazione del merito dell'accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 2, lett. a)
La norma è stata invocata dall'Ufficio in relazione alla debenza dell'INVIM, ma la Corte ha ritenuto assorbito il relativo profilo di censura dopo aver stabilito l'effetto preclusivo dell'accertamento con adesione.
Art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate, ma non risulta decisiva nella motivazione finale della Corte.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata quale parametro per la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.
Massime di principio
- La definizione di un accertamento mediante adesione comporta una forte preclusione: il contribuente non può normalmente chiedere il rimborso dell'imposta versata se, per ottenerlo, deve sostenere che l'accertamento fosse infondato o che l'imposta non fosse dovuta.
- Un'istanza di rimborso non può essere utilizzata indirettamente per impugnare il merito di un accertamento ormai definito con adesione.
- L'eventuale autotutela costituisce un profilo distinto: può essere valutata solo se esiste uno specifico provvedimento, espresso o tacito secondo la disciplina applicabile, e non può essere introdotta per la prima volta come semplice argomento difensivo in una causa sul rimborso.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito respingendo la domanda originaria.
- La regola riguarda soprattutto le richieste fondate sull'asserita inesistenza dell'imposta; restano da valutare separatamente eventuali errori materiali, pagamenti non dovuti estranei al merito definito o altre specifiche cause di rimborso previste dalla legge.
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