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Ordinanza

Ordinanza n. 1625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II ter, che aveva sospeso gli atti di pianificazione di Roma Capitale limitatamente alla soppressione di alcune postazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva parzialmente accolto la domanda cautelare proposta da operatori economici esercenti il commercio su posteggio, mettendo in discussione la pianificazione comunale fondata sul cosiddetto decreto Galloni, d.m. 28 ottobre 2011. L'appello ha contestato, in particolare, la presunta illegittimità delle misure di protezione e della conseguente soppressione di alcune postazioni, nonché la necessità dell'intesa con la Regione. Il Consiglio di Stato ha esaminato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora propri dell'appello cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché le misure previste dal decreto Galloni, recepite da Roma Capitale, appaiono riconducibili alle misure di protezione diretta previste dall'art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, espressamente richiamati dal decreto, anziché alla diversa disciplina dell'art. 52 dello stesso decreto, sulla quale ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015; per tale ragione, allo stato cautelare, non sembra necessaria l'intesa con la Regione. Ha ravvisato anche il periculum in mora, ritenendo prevalente l'interesse pubblico allo svolgimento delle gare per l'assegnazione dei posteggi, che deve proseguire secondo la programmazione comunale e non essere condizionato dalla mancata considerazione della soppressione di alcune postazioni. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Consente al Consiglio di Stato di decidere sull'appello cautelare; nel caso concreto ha fondato l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Individua la disciplina delle misure di protezione diretta cui il Consiglio di Stato ha ricondotto, in via cautelare, le misure previste dal decreto Galloni.

  • artt. 21-22 d.lgs. 42/2004

    Sono stati ritenuti applicabili alle misure di protezione diretta recepite negli atti comunali, con conseguente apparente non necessità dell'intesa regionale.

  • art. 52 d.lgs. 42/2004

    La disciplina è stata ritenuta non pertinente, allo stato del giudizio cautelare, rispetto alle misure contestate; su di essa ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015.

  • d.m. 28 ottobre 2011 (decreto Galloni)

    Atto presupposto della pianificazione comunale; le misure in esso contenute sono state provvisoriamente qualificate come misure di protezione diretta ai sensi degli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le misure amministrative di tutela dei beni culturali devono essere ricondotte alla disciplina normativa effettivamente richiamata e applicabile in base alla loro natura sostanziale; quando risultano riconducibili alle misure di protezione diretta previste dagli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004, non opera, allo stato, la disciplina dell'art. 52 del medesimo decreto relativa all'intesa con la Regione.
  • La sospensione cautelare di atti comunali di pianificazione che incida sulla soppressione di postazioni può compromettere lo svolgimento delle gare per l'assegnazione dei posteggi; nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare secondo la programmazione amministrativa può prevalere sull'interesse privato alla conservazione delle postazioni soppresse.
  • L'appello cautelare può essere accolto quando l'ordinanza di primo grado, pur limitando formalmente la sospensione ad alcuni interventi, pone in discussione l'intera attività di pianificazione amministrativa e sussistano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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