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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29729/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo di non avere ricevuto la notifica della cartella e sostenendo che, per questo, il credito fosse prescritto. Il giudice di merito ha ritenuto che l'opposizione fosse tardiva perché proposta oltre venti giorni dalla conoscenza dell'estratto di ruolo, ritenendo che tale conoscenza facesse decorrere il termine per contestare i vizi di notifica della cartella; ha inoltre escluso la prescrizione valorizzando una relata di notifica di intimazione di pagamento prodotta dall'agente della riscossione. Nel ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione degli artt. 615, 617 e 2697 c.c., sostenendo che l'estratto di ruolo non prova la conoscenza effettiva degli atti, che la cartella non risultava validamente notificata e che la sola produzione della relata di notifica dell'intimazione non bastava a provare l'interruzione della prescrizione, anche perché la notifica era stata contestata sotto il profilo dell'effettiva ricezione da parte di un familiare non convivente.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta contro l'estratto di ruolo e la cartella. Ha applicato la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, interpretata dalle Sezioni Unite, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella asseritamente invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio all'agire nei casi tassativamente previsti dalla norma. Poiché nel giudizio non era stata allegata alcuna situazione rientrante in tali ipotesi e la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio, la domanda non poteva essere esaminata nel merito. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito per la sopravvenienza normativa e non ha disposto sulle spese di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare l'opposizione, ma la Corte non ne esamina il merito perché ritiene la domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi della disciplina sopravvenuta.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'opposizione ai vizi di notifica; la Corte afferma che il vizio della notificazione dell'atto presupposto è deducibile, nel sistema ordinario, solo con opposizione agli atti esecutivi nel termine decorrente dal primo atto legalmente conosciuto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non decide sulla prova della notifica in concreto perché assorbe la questione per difetto di interesse ad agire.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione della prova documentale sulla notifica dell'intimazione; la Corte non affronta il tema nel merito per sopravvenuta inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'interesse ad agire è requisito processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio [...]»

    Norma sopravvenuta che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta della cartella solo in presenza dei tassativi pregiudizi previsti; incide sull'interesse ad agire e si applica ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973; la Corte ne applica la disciplina ai processi pendenti secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 27 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato per affermare che la disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo riguarda anche la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 206 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato per estendere la portata della disciplina alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di circolazione stradale.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Indicato tra le ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, costituendo uno dei casi di interesse ad agire previsti dalla norma.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Indicato tra le ipotesi di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione della cartella o del ruolo.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato come rinvio normativo per le verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un mero elaborato informativo e non costituisce atto impugnabile; la tutela va riferita all'atto impositivo o riscossivo in esso menzionato.
  • La cartella di pagamento asseritamente o invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio all'interesse ad agire previsto dalla disciplina sopravvenuta.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione dinamica, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e valutata al momento della decisione.
  • Nel giudizio non basta allegare in astratto la mancata notifica della cartella: occorre allegare e dimostrare la ricorrenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma per rendere ammissibile l'impugnazione diretta.
  • In materia di riscossione, il vizio della notificazione dell'atto presupposto può essere fatto valere contro il primo atto prodromico all'esecuzione ritualmente conosciuto, secondo il regime delle opposizioni esecutive ordinario.
  • Quando la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire, la cassazione avviene senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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