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Ordinanza

Ordinanza n. 970/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 198/2026 e ha chiesto, in via cautelare incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti né l'atto amministrativo originariamente impugnato; risultano tuttavia contestate questioni relative alla complessiva vicenda del rapporto intercorso tra la società e le amministrazioni della Difesa e alla continuità organizzativa necessaria per la gestione dell'azienda agricola.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare. Ha rilevato che le questioni dedotte necessitano di un più compiuto approfondimento nella fase di merito, con particolare riferimento alla complessiva vicenda del rapporto tra le parti. Ha inoltre considerato grave e non agevolmente reversibile il pregiudizio dedotto, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta e alla necessaria continuità organizzativa della gestione dell'azienda agricola. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, rimettendo alla Segreteria la trasmissione al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando, a una sommaria delibazione, le questioni dedotte richiedano un più compiuto approfondimento nella fase di merito e sia allegato un pregiudizio grave e non agevolmente reversibile.
  • Nella valutazione del periculum in mora relativo a un'impresa agricola, può assumere rilievo la necessaria continuità organizzativa connessa alla gestione dell'azienda e alla natura dell'attività esercitata.
  • L'accoglimento della domanda cautelare d'appello comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con successiva fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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