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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7287/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per frode informatica (art. 640-ter c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). L'imputato deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione delle prove in relazione all'accesso abusivo (sosteneva di aver ricevuto volontariamente i dati dalla vittima tramite eBay e che il portale fosse non protetto), per aver errato la qualificazione della condotta come frode informatica anziché truffa semplice (art. 640 c.p.) in quanto non sarebbe avvenuta manipolazione del sistema, e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo (accesso abusivo, art. 615-ter) infondato, confermando la valutazione dei giudici di merito circa l'acquisizione dei dati tramite accesso abusivo, pur osservando che quel reato si è estinto per prescrizione. Il secondo motivo (qualificazione come frode informatica) è stato accolto: la condotta non ha consistito in manipolazione del sistema informatico e va ricondotta a truffa semplice (art. 640 c.p.). Tuttavia il reato di truffa si è nel frattempo estinto per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio per quella fattispecie. Poiché la pena era stata calcolata sul reato più grave (frode informatica) e si era riconosciuta la continuazione con gli altri reati, la Cassazione ha ritenuto che l'annullamento del capo più grave travolgeva il complessivo trattamento sanzionatorio; verificato che anche i reati satellite sono nel frattempo prescritti, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché tutti i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Regola il reato di introduzione abusiva in un sistema informatico; la Corte ha ritenuto che la prova indicava un accesso abusivo per impossessarsi dei dati della vittima, motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 640-ter c.p.

    Frode informatica: differenziata dalla truffa semplice perché richiede la manipolazione del sistema informatico; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse stato dimostrato nel caso concreto.

  • art. 640 c.p.

    Truffa semplice: la condotta dell'imputato è stata ricondotta a questa fattispecie in quanto si è limitato a usare indebitamente dati e carta prepagata per stipulare un abbonamento senza manipolare il sistema.

  • art. 494 c.p.

    Sostituzione di persona: reato satellite contestato; il trattamento sanzionatorio relativo a questo reato è stato influenzato dalla determinazione della pena sul reato ritenuto più grave.

  • art. 81 c.p.

    Regole sul cumulo/continuazione: la Corte ha evidenziato che la determinazione della pena in caso di continuazione richiede che sia individuato il reato più grave e la pena completa; l'annullamento del capo più grave può travolgere l'intero trattamento sanzionatorio se la pena non è stata definita compiutamente.

  • art. 624 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina sulla cosa giudicata (autorità di cosa giudicata) citata in motivazione: se alcuni reati sono divenuti irrevocabili, la loro pena può essere eseguita solo se la pena è stata compiutamente ed irrevocabilmente determinata.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di frode informatica (art. 640-ter) è necessario dimostrare la manipolazione del sistema informatico; l'uso di credenziali o dati rubati senza intervenire sul funzionamento del sistema può configurare invece truffa semplice (art. 640).
  • La qualificazione della condotta dipende molto dalla prova tecnica circa l'accesso e la manipolazione del sistema: la mera acquisizione di dati non dimostra automaticamente la violazione di un sistema protetto.
  • Se la pena è stata calcolata sul reato più grave in presenza di continuazione, l'annullamento di quel capo può travolgere l'intero trattamento sanzionatorio se non è stato individuato in modo definitivo come sarebbe stato il cumulo materiale; ciò può comportare la necessità di rideterminare la pena in giudizio di merito o, se intervenuta la prescrizione, l'estinzione degli altri reati.
  • La prescrizione sopravvenuta può rendere inutile la qualificazione più corretta del fatto se tutti i reati sono nel frattempo estinti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • In impugnazione è essenziale contestare sia la qualificazione giuridica sia l'iter motivazionale sulla prova; tesi difensive basate su ipotesi congetturali senza elementi probatori possono essere ritenute insostenibili.
  • Quando si tratta di reati in continuazione, occorre verificare attentamente quale reato sia stato assunto come base per il calcolo della pena e prevedere l'effetto che una diversa qualificazione o la prescrizione avrebbe sull'intero trattamento sanzionatorio.

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