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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del consorzio dalla gara per il Lotto 5, conseguente scorrimento della graduatoria e successiva aggiudicazione del lotto a un raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché gli atti presupposti nella parte in cui avevano ammesso al prosieguo della gara il raggruppamento temporaneo poi collocato al secondo posto nel Lotto 5. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, con disponibilità al subentro. L'esclusione era stata disposta dall'amministrazione in esecuzione di precedenti sentenze del giudice amministrativo, confermate dal Consiglio di Stato, che avevano accertato la non conformità ai Criteri Ambientali Minimi di talune macchine offerte dal consorzio. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il provvedimento e la comunicazione di aggiudicazione definitiva del Lotto 5 in favore del raggruppamento controinteressato. Il ricorrente ha preannunciato e comunicato la pendenza di un ricorso per revocazione e di un ricorso per Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo anche il rinvio dell'udienza per poter svolgere compiutamente le proprie difese sui motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la legittimità dell'esclusione, dello scorrimento della graduatoria o dell'aggiudicazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per rinviare la trattazione, anche in considerazione della proposizione dei motivi aggiunti contro l'aggiudicazione definitiva e della pendenza dei giudizi di revocazione e di Cassazione relativi alla precedente sentenza del Consiglio di Stato. Nel bilanciamento tra l'esigenza di una definizione celere e quella di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa sui motivi aggiunti, ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 dicembre 2026. Le spese di lite sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili al rito relativo alla controversia.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale delle controversie relative alle procedure di affidamento; le parti hanno rinunciato al rispetto dei termini processuali previsti dalla disposizione.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della domanda di conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, con disponibilità al subentro.

  • art. 76 d.lgs. 50/2016

    Richiamato negli atti impugnati in relazione alla comunicazione di esclusione e alla comunicazione di aggiudicazione.

  • art. 25 l.p. n. 2/2016

    Richiamato negli atti impugnati insieme all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 per le comunicazioni relative all'esclusione e all'aggiudicazione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Indicato quale fondamento del ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Indicato quale ulteriore fondamento del ricorso per Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, vengono impugnati con motivi aggiunti ulteriori atti decisivi per la controversia, il giudice può rinviare la trattazione del merito per assicurare alle parti un adeguato esercizio del diritto di difesa, anche se i termini processuali sono stati oggetto di rinuncia.
  • La pendenza di giudizi di revocazione e di ricorsi per Cassazione relativi a una precedente decisione presupposta può essere considerata, unitamente alla sopravvenuta impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, nella valutazione dell'opportunità di rinviare la trattazione del ricorso in materia di appalti.
  • Il rinvio della trattazione per consentire il completo contraddittorio sui motivi aggiunti non implica una decisione sulla fondatezza delle censure, sulla legittimità dell'esclusione o sull'efficacia del contratto; tali questioni restano riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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