Ordinanza n. 563/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a)- della Deliberazione del Direttore Generale n. 405 del 02.12.2025, pubblicata il 03.12.2025, con cui si è preso atto delle istanze di partecipazione, si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati e alla nomina della Commissione Esaminatrice nell’ambito della procedura concorsuale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 30.06.2025 denominata “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati- Necrofori, di cui n. 1 in applicazione della riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 D. Lgs. n. 66/2010, e n. 1 in applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023” indetta in esecuzione della deliberazione n. 879 del 11.06.2025 dell’ASL Caserta e pubblicata il 30.07.2025 nella parte in cui esclude il ricorrente; b)- per quanto di ragione, ancorché non avente natura provvedimentale, della convocazione per la prova pratica pubblicata in data 30.01.2026 in uno all’allegato elenco (non visibile e non scaricabile) dei candidati ammessi fissata per il giorno 02.03.2026 nella parte in cui esclude il ricorrente; c)- per quanto di ragione, ancorché non lesivo, della Deliberazione del Direttore Generale ASL Caserta n. 879 del 11.06.2025 pubblicata il 30.07.2025 di indizione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati- Necrofori, di cui n. 1 in applicazione della riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 D. Lgs. n. 66/2010, e n. 1 in applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023” in uno al relativo Bando pubblicato in pari data; d)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione dei titoli ovvero griglia di valutazione dagli stessi adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previa corretta valutazione della istanza di partecipazione, ad essere inserito - anche in via cautelare - nell’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla procedura indetta con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 879 del 11.06.2025 pubblicata il 30.07.2025 e recante la disciplina del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati- Necrofori, di cui n. 1 in applicazione della riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 D. Lgs. n. 66/2010, e n. 1 in applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023”; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di inserimento del ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla procedura indetta con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 879 del 11.06.2025 pubblicata il 30.07.2025 e recante la disciplina del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati- Necrofori, di cui n. 1 in applicazione della riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 D. Lgs. n. 66/2010, e n. 1 in applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per quattro posti di operatore tecnico specializzato-necroforo, nonché atti connessi, inclusa la convocazione alla prova pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto di non ammissione, il bando e gli atti connessi, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe introdotto, con il provvedimento impugnato, una clausola escludente non prevista dalla lex specialis e avrebbe illegittimamente precluso il ricorso al soccorso istruttorio. In particolare, il bando richiedeva di allegare alla domanda un’attestazione dell’impresa privata presso la quale era stata svolta l’attività professionale. Il ricorrente non aveva allegato tale attestazione, ma aveva prodotto un’autocertificazione sufficientemente specifica sul possesso dell’esperienza quinquennale richiesta per il profilo, indicando le mansioni svolte e la retribuzione percepita. È stata inoltre dedotta la necessità di essere ammesso alla prova pratica, già calendarizzata per il 2 marzo 2026, e chiesta l’ammissione con riserva. Il ricorrente ha chiesto anche l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul merito, e ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove pratiche. L’ammissione è subordinata alla previa valutazione, da parte dell’Amministrazione, della certificazione rilasciata dal datore di lavoro e depositata in giudizio. La misura è stata adottata considerando che il ricorrente, pur non avendo prodotto il documento espressamente richiesto dal bando, aveva comunque fornito un’autocertificazione specifica e che la prova pratica era imminente; il giudice ha precisato che ogni valutazione definitiva sull’illegittimità dell’esclusione resta impregiudicata. Il TAR non ha deciso allo stato sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, rilevando l’assenza dell’atto conclusivo della procedura e richiamando il principio secondo cui, dopo l’emanazione della graduatoria, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda di condanna in forma specifica, ma l’ordinanza ha deciso esclusivamente sulla domanda cautelare di ammissione con riserva.
artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010
Richiamati nel bando quali disposizioni concernenti una riserva di posti nella procedura concorsuale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito in l. 74/2023
Richiamato nel bando quale disposizione concernente un’ulteriore riserva di posti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il giudice richiama la necessità, dopo l’adozione dell’atto conclusivo della procedura concorsuale, della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato ai fini dell’ammissibilità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’esclusione da una procedura concorsuale deriva dalla mancata produzione di un documento richiesto dal bando, ma il candidato ha comunque fornito un’autocertificazione specifica e idonea a rappresentare il requisito sostanziale, il giudice può disporre l’ammissione con riserva alle prove, subordinandola alla verifica amministrativa della documentazione successivamente prodotta, senza anticipare la decisione sul merito dell’impugnazione.
- La prossimità temporale della prova concorsuale costituisce un elemento rilevante nella valutazione del pregiudizio cautelare, poiché l’esclusione impedirebbe definitivamente al candidato di partecipare alla fase selettiva prima della definizione del giudizio.
- Quando il ricorso contro atti di una procedura concorsuale è proposto prima dell’adozione della graduatoria o dell’atto conclusivo, l’assenza di controinteressati può impedire di decidere immediatamente sull’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami; dopo l’adozione dell’atto conclusivo, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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