Ordinanza n. 47/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare, - della determinazione n°DD4334 in data 29 luglio 2025 del Dirigente della Direzione Beni e Servizi del Comune di Genova, con cui sono stati approvati il disciplinare e gli altri atti per l’indizione della procedura aperta volta all’aggiudicazione di un Accordo Quadro in tre lotti relativo al servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova e a Genova Parcheggi s.p.a. per un biennio, nella parte in cui si riferisce al Lotto 2 (CIG: B7CEDF8CA7); - del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti approvati con la determinazione di cui sopra, nella parte in cui si riferiscono al Lotto 2 (CIG: B7CEDF8CA7); - del verbale di gara cron. n°187 in data 29 agosto 2025, avente ad oggetto le operazioni della gara di cui sopra, nella parte in cui si riferisce al Lotto 2 (CIG: B7CEDF8CA7); - del verbale di gara cron. n°194 in data 16 settembre 2025, avente ad oggetto le operazioni della gara di cui sopra, nella parte in cui si riferisce al Lotto 2 (CIG: B7CEDF8CA7); - della determinazione n°DD6371 in data 10 novembre 2025, del Dirigente della Direzione Beni e Servizi del Comune di Genova, con cui sono stati approvati gli atti della gara di cui sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione nella parte in cui si riferisce al Lotto 2 (CIG: B7CEDF8CA7); - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso; nonché al fine di ottenere il ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'inefficacia del contratto medio tempore concluso tra l'aggiudicataria e l'amministrazione resistente e del diritto del ricorrente a subentrarvi; nonché, in subordine, qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa e/o in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno; nonché, in via cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, ovvero per la concessione della diversa misura cautelare per la migliore salvaguardia degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura aperta e aggiudicazione del Lotto 2 dell’accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Genova e di Genova Parcheggi s.p.a.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di gara e l’aggiudicazione del Lotto 2, contestando in particolare la mancata esclusione dell’aggiudicataria. Quest’ultima aveva dichiarato nell’offerta di voler subappaltare il 99% delle prestazioni, ossia una quota pressoché corrispondente alla totalità dell’oggetto contrattuale. Sono state proposte anche domande di tutela in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto ed eventuale subentro, nonché, in subordine, domande risarcitorie per equivalente o a titolo di responsabilità precontrattuale o da contatto. In via cautelare è stata chiesta la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 ottobre 2026. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella censura relativa al subappalto del 99% delle prestazioni: una misura pressoché totalitaria può travisare la funzione dell’istituto e violare il principio di esecuzione in proprio della prestazione. Il favor riconosciuto dal diritto dell’Unione europea al subappalto, quale strumento pro-concorrenziale, deve infatti essere coordinato con l’interesse della stazione appaltante a ottenere la prestazione più idonea, secondo il principio del risultato. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del giudizio di merito, nell’interesse di tutte le parti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la richiesta di sospensione.
Principio di esecuzione in proprio della prestazione
Il subappalto in misura pressoché corrispondente alla totalità delle prestazioni è stato ritenuto potenzialmente incompatibile con il principio secondo cui l’operatore economico deve eseguire direttamente una parte sostanziale della prestazione affidata.
Principio del risultato
L’interesse pro-concorrenziale al ricorso al subappalto deve essere coordinato con l’interesse della stazione appaltante al conseguimento della prestazione più idonea.
Massime di principio
- Il ricorso al subappalto, pur favorito dal diritto unionale in funzione pro-concorrenziale, non può spingersi fino a una quota pressoché totalitaria delle prestazioni quando ciò comporti il travisamento della funzione dell’istituto e la sostanziale elusione del principio di esecuzione in proprio della prestazione.
- Nella valutazione della legittimità di un’offerta che prevede un subappalto quasi integrale, l’interesse ad ampliare la concorrenza deve essere bilanciato con l’interesse della stazione appaltante a conseguire direttamente una prestazione idonea, in applicazione del principio del risultato.
- Sussiste il periculum cautelare quando, per tutelare gli interessi di tutte le parti, sia necessario mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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