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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20210/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per la mancata verifica, da parte del giudice d'appello, dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e non specifica, perché non indicava concreti elementi di fatto o ragioni di diritto dai quali desumere l'obbligo del giudice di pronunciare una formula liberatoria, soprattutto a fronte della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per fatti di detenzione/spaccio in lieve entità di sostanze stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità richiede che emergano elementi concreti e decisivi; non può essere invocato in modo generico, specie se la parte non indichi dati di fatto che impongano la pronuncia liberatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa.

Massime di principio

  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche indicazioni fattuali e giuridiche, non essendo sufficiente una censura meramente assertiva o generica.
  • Quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello attinenti alla responsabilità, il giudice di legittimità non può ritenere automaticamente violato l'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità senza la prospettazione di elementi concreti che rendano evidente la causa estintiva o liberatoria.
  • La mancanza di specificità del motivo e la sua manifesta infondatezza comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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