Sentenza del 16/04/2019 n. 2405 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione per classamento - Motivazione - Assolvimento - Verifica per microzone - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della revisione del classamento catastale per insufficiente motivazione. La rettifica era stata effettuata nell’ambito di una verifica per microzone, prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, sulla base della richiesta del Comune e della determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005. La questione riguardava se l’avviso dovesse indicare in modo più dettagliato le ragioni concrete dell’incremento della rendita e della diversa classificazione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione quando l’atto evidenzia il presupposto normativo e amministrativo della revisione: l’inserimento dell’immobile in una procedura di verifica per microzone, il riferimento all’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, alla determinazione del 16 febbraio 2005 e alla richiesta del Comune che ha dato impulso al procedimento. Tali elementi delimitano anche le ragioni che l’Ufficio può successivamente dedurre in giudizio. Ne consegue il rigetto della contestazione fondata sulla carenza di motivazione dell’atto di classamento.
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
Consente la revisione parziale del classamento catastale degli immobili situati in microzone comunali caratterizzate da una significativa variazione del rapporto tra valori medi di mercato e valori catastali, su richiesta del Comune e secondo le procedure previste.
Decreto-legge n. 106 del 2005, art. 5-ter
Rileva nel quadro normativo delle procedure di revisione del classamento catastale per microzone.
Legge n. 156 del 2005
Ha convertito e confermato la disciplina del decreto-legge n. 106 del 2005, compreso il riferimento alle procedure catastali oggetto della controversia.
Determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005
Definisce le modalità operative della revisione del classamento catastale collegata alla verifica per microzone.
Massime di principio
- In una revisione catastale effettuata mediante procedura per microzone, l’avviso può essere motivato anche attraverso il richiamo alla base normativa, alla procedura amministrativa applicata e alla richiesta del Comune che ha attivato il procedimento.
- Non è necessariamente indispensabile che l’Ufficio esponga nell’avviso ogni singolo elemento estimativo o comparativo, purché siano comprensibili il presupposto della revisione e il percorso amministrativo seguito.
- La motivazione deve comunque essere sufficientemente specifica da consentire al contribuente di comprendere la ragione della variazione e da impedire all’Ufficio di introdurre in giudizio motivi nuovi o diversi rispetto a quelli risultanti dall’atto.
- Il semplice riferimento alla verifica per microzone non esclude ogni controllo giudiziale: il contribuente può contestare l’effettiva applicabilità della procedura, l’inclusione dell’immobile nella microzona, l’assenza dei presupposti normativi o l’inadeguatezza concreta della motivazione.
- La richiesta del Comune e gli atti richiamati dall’avviso assumono rilievo per delimitare l’oggetto della rettifica; quando sono necessari per comprendere la motivazione, devono essere allegati o comunque resi conoscibili al contribuente.
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