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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21596/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del 12/07/2023 che aveva confermato il trattenimento di una missiva inviata dalla cugina Teresa Ventre a Domenico Crea, ristretto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41‑bis. La difesa contestava che la lettera contenesse solo la descrizione di una frattura vertebrale subita durante pulizie in casa per lavori edili e non avesse linguaggio criptico né messaggi riconducibili alla consorteria criminale del Crea. Sono stati denunciati vizio di motivazione e violazione di legge per motivazione insufficiente e per l'assenza di concreto pericolo che giustificasse la compressione della libertà di corrispondenza prevista dagli artt. 18ter e 41‑bis ord. pen.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso in gran parte infondato e, in parte, inammissibile per questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato che il trattenimento della missiva era legittimo sulla base di elementi concreti che autorizzavano il dubbio che il contenuto apparente nascondesse comunicazioni criptiche riguardanti dinamiche della consorteria (riferimenti a lavori edili, tempistiche precise, menzione di animali selvatici), plausibilmente collegabili ad attività delittuose (settore rifiuti, furti di animali). La motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta congrua e rientrante nella plausibile opinabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Regime detentivo speciale che autorizza restrizioni e controllo della corrispondenza; la Corte ha ammesso il trattenimento di missive quando vi siano elementi che facciano ritenere che il contenuto, se diffuso, possa nuocere all'ordine e alla sicurezza, anche se la comunicazione appare in forma criptica.

  • art. 18ter ord. pen.

    Prevede limiti alla corrispondenza e comunicazioni per detenuti in particolari regimi; la Corte ha ricordato che tali compressioni sono ammissibili solo se sussiste un pericolo concreto e se la motivazione è adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limitatamente ai limiti della motivazione in cassazione: il ricorso deve essere motivato nei limiti strettamente necessari per la decisione; valutazioni di fatto non possono essere riesaminate in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Rv. 274479)

    Principio secondo cui la decisione di non inoltro della corrispondenza può basarsi su elementi concreti che fanno ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo sia quello apparente; legittima la valutazione circa la possibile natura criptica dei messaggi.

Massime di principio

  • Per i detenuti in regime 41‑bis la censura o il trattenimento della corrispondenza è legittimo se esistono elementi concreti che consentono di ritenere che il testo apparente possa nascondere comunicazioni criptiche rilevanti per l'ordine e la sicurezza.
  • In sede di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto contestuali alla motivazione del trattenimento; il ricorso deve puntare profili di diritto o vizio motivazionale rilevante sotto il profilo giuridico.
  • La motivazione del provvedimento di trattenimento deve essere congrua e richiamare il nesso tra contenuto (anche indiziario, come riferimenti a tempi, lavori, animali) e il concreto rischio per l'ordine o la sicurezza; motivazioni entro la plausibile opinabilità sono sufficienti.
  • Un linguaggio apparentemente innocuo può essere interpretato come criptico se inserito in un contesto personale e fattuale che colleghi i riferimenti a dinamiche criminali note: occorre valutare il contesto e la storia del detenuto/consorteria.
  • La difesa che intenda impugnare il trattenimento dovrebbe fornire elementi concreti di controprove (es. spiegazioni credibili e documentate del contenuto) o dimostrare l'illogicità o l'insufficienza giuridica della motivazione, evitando di limitarsi a contestazioni di fatto.
  • Le limitazioni alla corrispondenza richiedono sempre un bilanciamento tra esigenza di sicurezza e diritti del detenuto; tuttavia, quando le autorità indicano ragioni specifiche e contestuali, il sindacato giudiziario è limitato.

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