Cassazione Penale, Sentenza n. 18163/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Gip del 04/12/2025 che aveva rilevato la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. a causa della mancata previa notificazione non andata a buon fine all'imputato. Il Procuratore aveva censurato la decisione per violazione di legge (art. 157-bis c.p.p. in combinato disposto con l'art. 161, comma 1 c.p.p.), sostenendo che il verbale di identificazione consegnato a mani dell'indagato, con gli avvisi ex art. 161 c.p.p., costituisse il primo atto idoneo a far operare il meccanismo dell'art. 157-bis c.p.p.; chiedeva quindi la cassazione del provvedimento del Gip.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza di una "abnormità" del provvedimento giudiziario tale da rendere ammissibile il ricorso in cassazione del Pubblico Ministero. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dal giudice dopo aver rilevato la nullità di una notificazione, costituisce un potere riconosciuto dall'ordinamento (cd. "regresso consentito") e non integra di per sé un atto abnorme, salvo che il provvedimento imponga al P.M. l'adempimento di un atto nullo rilevabile in seguito; pertanto il provvedimento del Gip è rimasto efficace e la declaratoria di nullità non è stata riformata.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Norma sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la decisione ha riguardato la nullità della sua notificazione e le conseguenze processuali della nullità
art. 157-bis c.p.p.
Regola sulla notificazione in caso di irreperibilità: il ricorrente ha invocato la sua applicazione in combinato con l'art. 161, ma la Corte ha ritenuto che la questione non sia stata posta in termini di "abnormità" tale da rendere ammissibile il ricorso
art. 161, comma 1, c.p.p.
Disciplina sugli avvisi e sugli atti di notificazione: il Procuratore sosteneva che il verbale di identificazione con gli avvisi ex art. 161 costituisse elemento sufficiente per la responsabilità della notificazione ai fini dell'art. 157-bis, ma la Corte non ha esaminato nel merito la ricostruzione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Corte (Sezioni Unite: Toni; El Karti; varie sezioni)
La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione di una notificazione non costituisce di per sé un atto abnorme; l'abnormità funzionale sussiste solo quando il provvedimento giudiziario imponga al P.M. un adempimento che si risolva in un atto nullo rilevabile in seguito
Massime di principio
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero disposta dal giudice per la rinnovazione di una notificazione ritenuta nulla è normalmente legittima e non costituisce "abnormità": è un "regresso consentito" nell'ambito dei poteri del giudice.
- Il Procuratore può ricorrere per cassazione per violazione di legge solo quando sia dimostrabile che il provvedimento giudiziario impone un adempimento che si tradurrà in un atto nullo rilevabile successivamente (abnormità funzionale); mere contestazioni sull'interpretazione o sulla correttezza dell'esercizio del potere giudiziario non sono sufficienti.
- Per far valere l'ammissibilità di un ricorso in cassazione da parte del P.M. è necessario documentare concretamente l'esistenza di una regressione processuale abnorme o di un obbligo imposto al P.M. incompatibile con l'ordinamento, non soltanto illustrare la sequenza procedimentale.
- Quando si contesta la validità di notificazioni (art. 415-bis, art. 157-bis, art. 161 c.p.p.), è strategico valutare se la nullità comporti una stasi o un obbligo per il P.M. di compiere un atto nullo: se non ricorre tale situazione, la decisione del giudice di restituire gli atti per la rinnovazione è normalmente rispettabile.
- In situazioni analoghe, se si vuole impugnare proficuamente il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, occorre evidenziare elementi che provino l'eccezionale carattere abnorme (es. imposizione di un atto nullo che pregiudichi irreversibilmente il procedimento)
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