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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02992/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un verbale unico di accertamento redatto dall'INPS e dalla Direzione Territoriale del Lavoro, cui ha fatto seguito un'ingiunzione per contributi, somme aggiuntive e sanzioni, poi contestata dal soggetto attivo della società e dalla società stessa. I giudici di merito hanno ritenuto che alcuni contratti di collaborazione a progetto stipulati con dodici addetti fossero privi di un progetto specifico e, per tale ragione, hanno applicato la conversione in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello valutato la prova documentale e orale che dimostrerebbe l'esistenza di obiettivi specifici di progetto; 2) motivazione apparente o di mero stile, in violazione dell'art. 132 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 61, comma 1, e 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, perché la Corte avrebbe escluso la specificità del progetto non limitandosi al testo contrattuale, ma esaminando in concreto lo svolgimento del rapporto e valorizzando la sovrapposizione delle attività dei collaboratori con l'oggetto sociale della società. In memoria è stato altresì dato atto del sopravvenuto fallimento della società e del sopravvenuto disinteresse del ricorrente in proprio.

La decisione

La Corte dichiara sopravvenuta inammissibilità del ricorso nei confronti del ricorrente in proprio, per sopravvenuta mancanza di interesse, e rigetta il ricorso nei confronti della società. Viene affermato che non opera l'interruzione del processo in cassazione per il fallimento della società e che il curatore non può subentrare in sede di legittimità. Nel merito, tutti i motivi sono ritenuti infondati: la motivazione della sentenza d'appello è considerata tutt'altro che apparente, perché fondata su puntuali accertamenti di fatto; il primo motivo è in realtà una censura alla valutazione del materiale probatorio, non un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; il terzo motivo è respinto perché la specificità del progetto va apprezzata anche alla luce del comportamento concreto delle parti e delle modalità di esecuzione del rapporto, non solo del testo contrattuale. È inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della società.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003

    La mancanza di specificità del progetto comporta la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003

    Il lavoro a progetto richiede un obiettivo/progetto specifico, autonomo e determinato, non una mera attività generica o coincidente con l'ordinaria attività aziendale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza è sufficiente se espone in modo effettivo la ratio decidendi e gli accertamenti posti a base della decisione; non è apparente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    In cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la rivalutazione delle prove o del complessivo compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può investire in modo surrettizio il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    L'interpretazione del contratto deve considerare anche il comportamento complessivo delle parti successivo alla stipulazione e l'esecuzione del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La specificità del progetto nei contratti di collaborazione a progetto non può essere verificata soltanto sul dato letterale del contratto, ma va accertata anche in concreto, alla luce delle modalità effettive di svolgimento del rapporto e del contenuto reale dell'attività prestata.
  • Non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. la doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove alla valutazione compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità resta circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice espone specifiche ragioni fattuali e logiche poste a fondamento della decisione, anche se la parte le contesti nel merito.
  • Nel lavoro a progetto, l'indicazione di finalità generiche o coincidenti con l'ordinaria attività dell'impresa, senza un risultato finale concretamente individuato, è incompatibile con il requisito della specificità del progetto e può condurre alla conversione del rapporto in lavoro subordinato.
  • In sede di cassazione, la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente in proprio comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso nei suoi confronti, mentre il fallimento della società non determina automaticamente interruzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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