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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46075/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per lesioni personali gravissime pluriaggravate. Ha dedotto due motivi: (1) vizio di valutazione nell'applicazione delle aggravanti per futili motivi e per crudeltà, sostenendo che la condotta derivò da un moto di gelosia e che non vi fu reiterazione di colpi né incapacità di opporre resistenza da parte della vittima; (2) omissione del confronto/comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche, lamentando che la corte territoriale abbia ignorato elementi favorevoli al reo e non abbia motivato adeguatamente la valutazione di equivalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure meri apprezzamenti di fatto già esaminati e correttamente motivati dal giudice di merito. Sull'aggravante dei futili motivi ha condiviso la valutazione di sproporzione tra motivo (gelosia) e gravità dell'offesa; sulla crudeltà ha valorizzato l'efferatezza, l'insistenza e il perdurare della violenza e l'inseguimento della vittima. Sul confronto tra aggravanti e attenuanti ha ricordato che il bilanciamento è esercizio del giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 1 c.p. (aggravante per futili motivi)

    La Corte interpreta l'aggravante come applicabile quando la determinazione criminosa sia indotta da uno stimolo di tale levità e sproporzione che, rispetto alla gravità del reato, appare insufficiente a giustificare l'azione, costituendo piuttosto un pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

  • Cass. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020 (Rv. 280103)

    Giurisprudenza utilizzata per precisare i criteri di configurazione dell'aggravante dei futili motivi (valutazione della sproporzione tra motivo e offesa).

  • Cass. Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017 (Rv. 271115)

    Ulteriore presidio giurisprudenziale sul concetto di futilità del motivo e sulla sua valutazione in concreto.

  • Cass. Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016 (Del Vecchio, Rv. 267630)

    Definizione giurisprudenziale della 'crudeltà' come condotta che eccede la normalità causale mostrando efferatezza e che può essere integrata dall'insistenza e dalla gravità delle lesioni.

  • Cass. Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 (Rv. 272460)

    Principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvo che sia richiesta specificamente dalla parte l'indicazione di circostanze di fatto tali da giustificare diversa motivazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non è luogo per rinnovare semplici doglianze di fatto: i rilievi meramente probatori o di apprezzamento delle evidenze sono, di regola, inammissibili se già valutati con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • L'aggravante dei 'futili motivi' si verifica quando il motivo che ha spinto l'autore del reato è oggettivamente sproporzionato rispetto alla gravità del fatto; non basta dimostrare un movente (es. gelosia), occorre provare l'insussistenza o la inappropriatezza del motivo rispetto al fatto.
  • La 'crudeltà' si valuta sulla base dell'efferatezza, dell'insistenza dell'azione e della gravità delle lesioni: perseverare nell'aggressione, l'inseguimento della vittima e la produzione di esiti gravissimi sono elementi che possono integrare la fattispecie aggravante.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio del giudice di merito e, se motivato in termini logici e coerenti, non è sindacabile in cassazione; chi impugna deve indicare fatti specifici che mostrino manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Per impugnare con successo in cassazione questioni relative a qualificazioni aggravanti/attenuanti è necessario dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non il semplice dissenso sulla valutazione probatoria.

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