Ordinanza n. 453/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del decreto adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 marzo 2025, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, del D.P.R. n. 737/1981, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2025; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Catania del 17 febbraio 2025 (doc. n. 2), con la quale è stata proposta l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente; - di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare richiamati sia nel decreto che nella delibera impugnati; - di ogni altro atto avente natura provvedimentale, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e comunque connesso ai predetti atti; - e accertamento del diritto del -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- ad essere reintegrato in servizio, nei ruoli della Polizia di Stato, con piena ed integrale ricostruzione della carriera ad ogni effetto di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro la destituzione dal servizio e gli atti del procedimento disciplinare
Esito
La controversia
L'appellante ha contestato la legittimità della destituzione inflitta per avere assunto cocaina e per avere omesso di perseguire penalmente l'autore della cessione. Il procedimento disciplinare traeva origine dall'esito positivo di un esame tossicologico del 31 gennaio 2024, eseguito nell'ambito di un programma di sorveglianza sanitaria già attivato dopo una precedente positività ai cannabinoidi e comunicato preventivamente all'interessato. L'amministrazione ha ritenuto che il rinvenimento di cocaina e benzoilecgonina nella matrice cheratinica della barba dimostrasse l'assunzione diretta della sostanza, anche sulla base delle valutazioni degli esperti acquisiti nel procedimento. L'appellante ha prodotto una consulenza tecnica specialistica, sostenendo che il dato analitico non fosse univoco e potesse essere spiegato da contaminazione esterna; ha richiamato, tra l'altro, l'unicità dell'esito positivo, la negatività degli altri controlli e le circostanze relative alla sera del 30 gennaio 2024. Il CGARS ha rilevato un effettivo contrasto tecnico-scientifico tra gli specialisti, non riducibile a una contestazione difensiva generica, e ha ritenuto necessario approfondire la complessiva attendibilità e interpretazione delle risultanze tossicologiche.
La decisione
Il CGARS, pronunciando non definitivamente, non ha deciso l'appello nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Ha incaricato il Direttore dell'unità specialistica di Tossicologia e Biochimica dell'ASP di Palermo, personalmente o tramite uno specialista in Medicina Legale e Tossicologia Forense estraneo ai fatti, di esaminare gli atti, la documentazione sanitaria e i dati tossicologici. La verificazione dovrà accertare se la contemporanea presenza di cocaina e benzoilecgonina nella barba dimostri scientificamente l'assunzione diretta oppure sia compatibile con contaminazione esterna; se la benzoilecgonina costituisca indice univoco di metabolizzazione; se sia possibile collocare temporalmente l'esposizione; se le procedure di laboratorio escludano adeguatamente la contaminazione; se il prelievo effettuato poche ore dopo l'esposizione prospettata sia compatibile con i risultati; nonché se il controllo fosse programmato e preventivamente noto e se i controlli precedenti e quello successivo del 28 febbraio 2024 fossero negativi. È stato fissato il termine di 180 giorni per le operazioni e il deposito della relazione. Le parti potranno nominare consulenti tecnici e presentare osservazioni. L'anticipazione di euro 3.000 è stata posta provvisoriamente a carico dell'appellante, salva la definitiva regolazione delle spese. La causa è stata rinviata all'esito della verificazione, senza anticipare alcuna valutazione conclusiva sulla fondatezza dell'appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 6, d.P.R. 737/1981
sanzione disciplinare della destituzione dal servizio
La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; l'ordinanza non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è disposta quale accertamento tecnico indipendente ritenuto necessario per la decisione, in presenza di un contrasto specialistico sulle risultanze tossicologiche.
art. 66, comma 2, c.p.a.
Impone la comunicazione dell'ordinanza all'organismo verificatore; la Segreteria è incaricata di tale adempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante e delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e degli altri dati personali sensibili, ai fini dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una sanzione disciplinare dipende dall'interpretazione di risultanze tossicologiche controverse e le parti producono valutazioni specialistiche contrapposte, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per acquisire un accertamento tecnico indipendente necessario alla decisione.
- Il rinvenimento di una sostanza stupefacente e di un suo metabolita in una matrice biologica non può essere considerato automaticamente prova univoca dell'assunzione diretta quando siano prospettate, con supporto tecnico non generico, ipotesi alternative di contaminazione esterna; occorre verificare l'attendibilità scientifica delle diverse spiegazioni nel caso concreto.
- Nell'accertamento tossicologico forense devono essere valutate, oltre al risultato analitico, la tipologia e le caratteristiche della matrice esaminata, la possibile collocazione temporale dell'esposizione, le procedure di prelievo e laboratorio e la compatibilità con eventuali fenomeni di contaminazione esterna.
- La verificazione disposta in appello per approfondire questioni tecniche controverse costituisce attività istruttoria e non implica, di per sé, una valutazione anticipata sulla fondatezza dell'appello o sull'illegittimità della sanzione impugnata.
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