Sentenza del 28/07/2020 n. 16142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica versate dalla societa' contribuente per il periodo giugno 2010 - dicembre 2011. TR impugnava in Cassazione la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso, deducendo vizi di giurisdizione e mancanza di legittimazione/ interesse attivo del contribuente e, sul piano sostanziale, la conformita' delle addizionali alle norme dell'Unione europea (in particolare l'art. 1, §2, della direttiva 2008/118/CE), sostenendo che tali addizionali non dovessero essere disapplicate e contestando l'efficacia diretta/self-executing della direttiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di TR. Ha ritenuto inammissibili i motivi processuali che tentavano di rimettere in discussione questioni coperte da giudicato interno (giurisdizione e legittimazione del contribuente). Sul merito, affermando che le addizionali provinciali disciplinate dall'art. 6 del D.L. 29/11/1988, n. 511 (nella versione vigente ratione temporis e modificata dal D.Lgs. n. 26/2007) violano l'art. 1, §2, della direttiva 2008/118/CE perche' manca la “finalita' specifica” richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha disposto la disapplicazione della disposizione nazionale e confermato che le addizionali contestate non sono dovute. Ha altresi' compensato le spese e rilevato gli effetti processuali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) articolo 14
Predisporre la procedura di rimborso; la societa' contribuente, in qualita' di consumatore finale, e' stata ritenuta legittimata a chiedere il rimborso ai sensi di tale norma.
Decreto Legge 29 novembre 1988, n. 511, articolo 6
Introdusse l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; la Corte ha disposto la disapplicazione di tale articolo nella versione applicabile ratione temporis per incompatibilita' con il diritto UE (mancanza di specifica finalita').
Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, § 2
"Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalita' specifiche, purche' tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilita' e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."
La direttiva ammette imposte addizionali solo se rispettano le regole tecniche (base imponibile, calcolo, esigibilita', controllo) e, soprattutto, se perseguono una finalita' specifica non meramente di bilancio; la Corte nazionale ha ritenuto che le addizionali provinciali in esame non soddisfacevano la condizione della finalita' specifica.
Direttiva 92/12/CEE, articolo 3, § 2
"I prodotti di cui al paragrafo 1 ... possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalita' specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilita' e il controllo dell'imposta."
Medesimo principio della direttiva 2008/118/CE: le imposte addizionali sono ammesse solo se rispettano requisiti tecnici e hanno finalita' specifiche; la giurisprudenza UE richiede poi un nesso diretto tra gettito e finalita' perseguita.
Direttiva 2003/96/CE
Ha ricompreso l'energia elettrica nella disciplina armonizzata delle accise; e' stata recepita nell'ordinamento italiano e funge da quadro interpretativo per la materia delle accise e delle eventuali addizionali.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 5
Ha recepito la disciplina europea e previsto che, nella versione applicabile ratione temporis, le addizionali siano liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa, soddisfacendo cosi' il requisito tecnico previsto dall'UE (determinazione base imponibile, calcolo, esigibilita', controllo).
Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 48
Ha recepito la direttiva 2008/118/CE nell'ordinamento italiano; menzionata per il quadro normativo di riferimento.
Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, articolo 2, comma 2-bis (introdotto in sede di conversione)
Prevede la possibilita' potenziale di destinare gettito a copertura dei costi per la gestione rifiuti; la Corte ha ritenuto che tale norma non prova in concreto la destinazione obbligatoria del gettito e non soddisfa il requisito di finalita' specifica.
Massime di principio
- Una imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica e' legittima solo se: (a) rispetta le regole tecniche dell'UE relative a base imponibile, calcolo, esigibilita' e controllo; e (b) persegue una finalita' specifica non meramente di bilancio, con un nesso diretto e obbligatorio tra gettito e finalita' perseguita.
- Se una disposizione nazionale che istituisce un'imposta e' incompatibile con il diritto UE interpretato dalla Corte di Giustizia, il giudice interno deve disapplicarla; la disapplicazione puo' condurre alla conclusione che l'imposta non e' dovuta e al conseguente riconoscimento del rimborso al contribuente.
- Questioni di giurisdizione o legittimazione decise implicitamente dal giudice di primo grado e non impugnate in appello formano giudicato interno; esse non possono essere riproposte in sede di Cassazione se non sono state oggetto di impugnazione nei gradi precedenti.
- La mera previsione normativa di destinazione del gettito a fini generali o potenziali (es. "possono essere destinate a..." o finalita' di finanziamento di compiti istituzionali) non e' sufficiente a dimostrare la finalita' specifica richiesta dal diritto UE; e' necessario dimostrare vincoli obbligatori e un nesso diretto tra prelievo e utilizzo delle somme.
- In sede di contenzioso tributario, l'efficacia diretta o la disapplicazione di norme nazionali contrastanti con il diritto UE puo' essere invocata dal contribuente e applicata dal giudice nazionale per tutelare i diritti derivanti dal diritto dell'Unione.
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