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Sentenza

Sentenza n. 7462/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l'Allegato A, on cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di determinazione degli importi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e all'accordo Stato-Regioni presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78/2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, concernenti l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente alle annualità 2015-2018 e la conseguente determinazione e ripartizione, a carico delle aziende fornitrici, degli oneri di ripiano (payback). Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, beneficiando della disciplina sopravvenuta prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, secondo cui l'integrale versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La ricorrente ha inoltre dichiarato formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha definito il giudizio in rito, senza esaminare il merito delle censure. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti relativi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e agli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È indicato quale ulteriore fondamento normativo degli atti ministeriali e regionali impugnati concernenti il payback sui dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Prevede che il versamento integrale del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa o l'estinzione dell'obbligazione oggetto del giudizio, accompagnata dalla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo impone al giudice di prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente che attesti la sopravvenuta carenza di interesse, quando tale carenza risulti coerente con le sopravvenienze documentate nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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