Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, fondati su accertamento sintetico mediante redditometro, recuperando a tassazione IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; dopo il rigetto in primo grado, la CTR Toscana aveva accolto gli appelli riuniti. In cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto un previo contraddittorio endoprocedimentale, già svolto nei confronti del coniuge della contribuente in relazione alle stesse annualità e poi sfociato in atti divenuti definitivi per mancata impugnazione; inoltre lamentava che il giudice di merito avesse male applicato il riparto dell'onere probatorio, negando rilevanza alle dichiarazioni rese dal coniuge e alle ulteriori risultanze istruttorie che, a suo dire, confermavano il possesso di beni indice di capacità contributiva e quindi la legittimità dell'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura, ritenendo il ricorso inammissibile per grave e oggettiva carenza dell'esposizione dei fatti processuali e dell'effettivo oggetto della controversia richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare, ha rilevato che il ricorso descriveva in modo erroneo il thema decidendum, affermando che il giudizio riguardasse solo l'anno 2007, mentre dalla sentenza impugnata risultava che la CTR aveva deciso su appelli riuniti relativi sia al 2006 sia al 2007. Tale errore impediva la comprensione delle censure e non poteva essere sanato tramite l'esame dei motivi o di altri atti del processo. Non sono state liquidate spese, perché la contribuente non ha svolto difese. È stato altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato, trattandosi di amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973
norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico redditometrico; la Corte richiama la rilevanza dello scostamento biennale e, indirettamente, il quadro normativo dell'accertamento presuntivo, ma non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2728 c.c.
richiamato come norma sul riparto degli effetti legali delle presunzioni; la Corte non ne valuta nel merito l'applicazione, perché il ricorso è inammissibile.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento; la Corte non si pronuncia sulla fondatezza della censura nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
l'omessa o grave carenza dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali determina inammissibilità del ricorso, perché tale esposizione è funzionale alla comprensione dei motivi e al controllo di ammissibilità e pertinenenza delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti processuali e sostanziali non è un adempimento meramente formale: deve consentire alla Corte di comprendere il thema decidendum e di verificare ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure.
- La grave o oggettiva carenza dell'indicazione dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante l'esame dei motivi o di altri atti del processo.
- Quando la controversia riguarda un accertamento sintetico fondato sul redditometro, la corretta delimitazione temporale e fattuale della pretesa è essenziale per rendere intelligibile il motivo di ricorso, specie se l'applicazione della presunzione dipende da uno scostamento protratto nel tempo.
- Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti di causa sono inammissibili se il ricorso introduce una premessa fattuale errata o incompleta rispetto a quanto risulta dalla sentenza impugnata.
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