Cassazione Penale, Sentenza n. 29580/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen. per la detenzione di quattro banconote da 50 euro contraffatte con finalita' di immissione in circolazione. In appello la Corte di Firenze ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena a 1 anno di reclusione e 200 euro di multa, escludendo pero' l'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo, in via principale, vizio di motivazione dell'appello in ordine all'accertamento del dolo (la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza affrontare le censure difensive) e, in via subordinata, la illegittima esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, sostenendo che la stessa possa essere applicata anche ai reati contro la fede pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza impugnata e' risultata apparente/insufficiente perché non spiegava in quale modo la Corte d'appello avesse superato l'eccezione difensiva circa l'assenza di consapevolezza della falsita' delle banconote. Per questo motivo la sentenza e' stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. La questione relativa all'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 e la richiesta di rimessione alle Sezioni unite non sono state decise nel merito perche' la Cassazione ha disposto l'annullamento e il rinvio in ragione del vizio motivazionale.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Nel testo il reato e' indicato come detenzione di banconote contraffatte con finalita' di metterle in circolazione; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il dolo ma la Cassazione ha censurato la motivazione usata per affermarlo
art. 62 primo comma, n. 4 cod. pen.
La Corte territoriale ha escluso l'applicazione dell'attenuante affermando che il delitto non sarebbe contro il patrimonio; il ricorso ha contestato tale esclusione invocando l'applicabilita' anche ai reati contro la fede pubblica; la Cassazione non ha deciso definitivamente la questione, rimettendo la causa per vizio motivazionale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per definire i limiti formali dei motivi di cassazione; la parte ha proposto i motivi nei limiti prescritti
art. 618 cod. proc. pen. (citato come art. 618 del codice di rito)
Richiesta facoltativa della difesa di rimessione alle Sezioni unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilita' dell'attenuante ai reati contro la fede pubblica; la Cassazione non ha pronunciato sulla rimessione perche' ha deciso l'annullamento per vizio motivazionale
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (Vassallo), Rv. 263100 - 01
Principio richiamato dalla Cassazione sulla nozione di motivazione apparente/inesistente: e' tale quando il ragionamento del giudice e' meramente apodittico, avulso dalle risultanze o privo di efficacia dimostrativa
Massime di principio
- La Corte d'appello non puo' limitarsi a un generico rinvio alla motivazione di primo grado: deve esplicitare i passaggi logici in base ai quali supera le censure difensive, soprattutto quando viene contestato l'elemento soggettivo del reato (dolo).
- Se la difesa contesta la consapevolezza della falsita' degli oggetti detenuti, il giudice deve valutare e motivare specificamente le prove e gli elementi indiziari che dimostrano o meno la conoscenza della falsita'.
- L'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 puo' essere oggetto di interpretazioni divergenti circa la sua applicabilita' ai reati contro la fede pubblica; in presenza di contrasto giurisprudenziale la soluzione puo' richiedere una pronuncia delle Sezioni unite, ma la questione puo' non essere esaminata se la Corte di cassazione annulla per vizi procedurali o di motivazione.
- La Cassazione annulla e rinvia quando riscontra una motivazione apparente o apodittica che rende incomprensibile il percorso logico-giuridico del giudice di merito; il nuovo giudizio dovra' essere affidato a diversa sezione per garantire imparzialita' e completezza di analisi.
- In appello e in cassazione le parti dovrebbero indicare con precisione quali sono i passaggi omessi o irragionevoli nella motivazione per far valere il vizio di motivazione; la formulazione puntuale dei punti decisivi facilita l'accoglimento del ricorso.
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