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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno 2002. L'accertamento riguardava, da un lato, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% su lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso una casa di cura e, dall'altro, la presunta omessa fatturazione di una parte dei lavori. Tuttavia, la Corte non ha esaminato le censure di merito, rilevando il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione alla società resistente e, quindi, la mancata instaurazione del contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La notificazione iniziale presso la vecchia sede legale era risultata negativa; anche i successivi tentativi presso la vecchia sede e presso lo studio del difensore erano falliti. L'Agenzia aveva ripreso le ricerche soltanto dopo circa quattro anni dall'ultima notifica negativa, senza dimostrare cause non imputabili che giustificassero tale inerzia. La Corte ha ritenuto quindi insussistente la continuità dell'attività notificatoria e non ha concesso né la rimessione in termini né il rinnovo della notificazione. Non sono state liquidate le spese, poiché la società era rimasta contumace.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario.

    La spedizione dell'atto non è sufficiente: occorre provare la consegna mediante l'avviso di ricevimento, che attesta anche la data e il soggetto che ha ricevuto il plico.

  • Legge n. 890 del 1982

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a dimostrare la consegna della notificazione postale.

    La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto, non una semplice nullità sanabile con rinnovo.

  • Art. 291 c.p.c.

    Quando manca del tutto la prova del perfezionamento della notificazione e non è dimostrata l'instaurazione del contraddittorio, non è possibile disporre il rinnovo della notifica ai sensi di questa norma.

  • Art. 184-bis c.p.c., oggi art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini può essere richiesta se la parte dimostra di essersi tempestivamente attivata, ad esempio chiedendo all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • Art. 55 della Legge n. 69 del 2009

    La disciplina della notificazione diretta tramite difensore è stata estesa anche all'Avvocatura Generale dello Stato, ma resta necessario il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

  • Art. 6, comma 1, della Legge n. 890 del 1982

    Consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento, iniziativa che può essere rilevante per ottenere la rimessione in termini.

  • Legge n. 408 del 1949, artt. 13, 14, 16 e 18

    Secondo i giudici tributari di merito, le agevolazioni fiscali previste per determinati edifici potevano estendersi anche ai lavori eseguiti su una casa di cura.

  • R.D. n. 1094 del 1938, art. 2, comma 2, convertito nella Legge n. 35 del 1939

    La sentenza di merito aveva ritenuto che tra gli edifici agevolabili rientrassero anche le case di cura; tale questione non è stata però esaminata dalla Corte di cassazione per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni processuali a mezzo posta, la semplice spedizione non prova il perfezionamento dell'atto: è necessario dimostrare la consegna tramite l'avviso di ricevimento o altro documento legalmente idoneo.
  • Se la notifica fallisce per irreperibilità o trasferimento del destinatario, la parte notificante deve svolgere senza ritardi ragionevoli ulteriori ricerche e riattivare il procedimento notificatorio.
  • La tempestività della prima spedizione non è sufficiente quando la notifica non si perfeziona: la parte deve mantenere una continuità diligente nelle attività necessarie a completarla.
  • Un ritardo pluriennale nella ripresa delle notificazioni, non adeguatamente giustificato, può impedire la rimessione in termini o il rinnovo della notifica e comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La modifica della sede legale risultante dai registri pubblici impone alla parte notificante di utilizzare tempestivamente l'indirizzo aggiornato; la conoscenza della sede errata esclude, di regola, la buona fede necessaria a giustificare l'inerzia.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio, il giudice non esamina le questioni sostanziali o tributarie dedotte nell'impugnazione.

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