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Sentenza

Sentenza del 29/11/2023 n. 33293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla legittimità di ingiunzioni/solleciti per Tarsu relativi ad area privata destinata a campeggio temporaneo (30 giorni annui) per le annualità 2006-2012. CAPIT contestava: a) la decadenza/prescrizione delle pretese per le annualità (in particolare per il periodo successivo al 2009) per mancata previa notificazione di atti prodromici; b) l'assenza dell'avviso bonario obbligatorio (L. 212/2000 art.6, comma 5) prima dell'iscrizione a ruolo; c) la mancata risposta agli interpelli (L. 212/2000 art.11) formulati al Comune sul regime Tarsu applicabile; d) la errata applicazione della tariffa (applicazione della tariffa per campeggi invece che quella per associazioni/periodo effettivo di occupazione ai sensi del D.Lgs. 507/1993).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado rigettando gli appelli della ricorrente; la Corte di cassazione rigetta il ricorso. Motivazioni principali: per gli anni 2006-2008 l'amministrazione era decaduta per mancata notifica di atti prodromici; per gli anni dal 2009 in poi la CTR ha ritenuto sussistenti notifiche regolari di atti prodromici, iscrizione a ruolo, cartella/ingiunzione/sollecito, per cui le pretese sono divenute definitive e dovevano essere impugnate nei termini; la norma sull'avviso bonario (L.212/2000 art.6.5) non si applica ai tributi locali come la Tarsu salvo diversa previsione e riguarda in ogni caso controlli sulle dichiarazioni; l'interpello (art.11) richiede la sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza e la semplice mancata risposta dell'ente non vale automaticamente a favore del contribuente; la tariffazione giornaliera prevista dall'art.77 D.Lgs. 507/1993 riguarda occupazioni temporanee di aree pubbliche o ad uso pubblico; trattandosi di attività di campeggio su terreno privato la CTR ha ritenuto corretta l'applicazione della tariffa stagionale prevista dal regolamento comunale con riduzione del 30%. Nessuna attività difensiva è stata svolta da Soget e dal Comune nel procedimento impugnato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione per il caso di irreperibilità; in concreto rilevata l'assenza di atti prodromici per il periodo 2006-2008 con conseguente decadenza dell'azione impositiva.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72

    Invocato dalla ricorrente in tema di termini per formazione e notifica del ruolo; la CTR ha ritenuto che, avendo avuto luogo notifiche prodromiche regolari per gli anni successivi al 2009, la disciplina decadenziale non era stata violata.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 163 e 171

    Richiamata in tema di termine triennale di decadenza; la Corte ha ritenuto che tale termine non fosse maturato per gli anni successivi al 2009 in presenza di notifiche prodromiche regolari.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    "5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ..."

    La norma disciplina il contraddittorio preventivo per controlli sulle dichiarazioni tributarie statali; la Corte ha ritenuto che non impone l'obbligo dell'avviso bonario per i tributi locali non armonizzati come la Tarsu, salvo specifica previsione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 11

    Regola l'istituto dell'interpello: è efficace solo se ricorrono condizioni di obiettiva incertezza e la richiesta è specifica e circostanziata; la mancata risposta dell'ente non comporta automaticamente adesione alla tesi del contribuente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77

    "1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti...i comuni devono istituire con il regolamento ... la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare..."

    La tariffa giornaliera si applica alle occupazioni temporanee di aree pubbliche o ad uso pubblico; l'attività di campeggio su terreno privato non rientra in tale fattispecie, giustificando l'applicazione della tariffa stagionale prevista dal regolamento comunale.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Stabilisce il presupposto della Tarsu nell'occupazione o detenzione di locali e aree idonee alla produzione di rifiuti; il regolamento comunale ha ancorato l'applicazione della tariffa alle caratteristiche produttive di rifiuti dell'uso effettuato.

  • Legge regionale Abruzzi n. 16 del 2003, art. 8

    Rilevata dalla ricorrente per provare natura non lucrativa dell'attività; la Corte ha rilevato che la natura non lucrativa non impone di per sé la disapplicazione del regolamento comunale se il parametro produttivo di rifiuti giustifica la tariffazione adottata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in ordine agli effetti sulle spese di lite e sui contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti prodromici può determinare la decadenza dell'azione impositiva per anni antecedenti; tuttavia, per anni in cui sono state regolarmente notificate ingiunzioni/ruoli/solleciti la pretesa diventa impugnabile solo se il contribuente esercita tempestivamente il diritto di impugnazione.
  • L'obbligo di "avviso bonario" previsto dalla L. 212/2000 art.6 comma 5 riguarda i controlli sulla dichiarazione nelle imposte statali e non ricade automaticamente sui tributi locali non armonizzati come la Tarsu, salvo specifica disciplina locale.
  • L'interpello fiscale (art.11 L.212/2000) produce effetti utili solo se la richiesta descrive una situazione di obiettiva incertezza interpretativa; la semplice omissione di risposta da parte dell'amministrazione non determina automaticamente la conclusione favorevole al contribuente.
  • La tariffa giornaliera per temporanee occupazioni (art.77 D.Lgs.507/1993) è concepita per aree pubbliche o di uso pubblico; attività svolte su terreno privato sono valutate in base alla natura dell'uso e alla produttività di rifiuti e possono ricevere la tariffazione stagionale prevista dal regolamento comunale.
  • Se la prima e la seconda istanza giudicano conformemente la regolarità delle notifiche, la cassazione richiede che il contribuente dimostri elementi nuovi o la diversità delle ragioni per superare la "doppia conforme"; l'onere probatorio grava sul contribuente che contesta la regolarità delle notifiche.
  • La qualificazione normativa (es. attività lucrativa o non lucrativa) non è sufficiente di per sé a imporre la disapplicazione di un regolamento comunale che correttamente si fondi su presupposti previsti dalla legge (es. produttività di rifiuti).

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