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Sentenza

Sentenza n. 13871/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - nei limiti interesse, della delibera AGCOM n. 132/23/CONS, con allegati, recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e 333/20/CONS”, nonché tutti gli atti e i provvedimenti presupposti e strettamente conseguenti, inclusa la delibera di avvio della consultazione n. 337/22/CONS, integrata dalla delibera 388/22/CONS; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia s.p.a. il 7 novembre 2023: - nei limiti interesse e per quanto di ragione, della medesima delibera impugnata con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202312067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 132/23/CONS sulle condizioni economiche 2022-2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM, inclusi gli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto dieci motivi contro la delibera tariffaria AGCOM, contestando, in sintesi, l’incremento dei prezzi dei servizi su rete in rame e rame-fibra, l’efficacia retroattiva delle tariffe 2023, la quantificazione dei costi dei cablaggi in rame e delle infrastrutture civili, il perimetro delle infrastrutture civili riutilizzabili e i relativi ammortamenti, il metodo di calcolo del WACC, la riduzione del risk premium sulla fibra, i costi fissi e variabili della co-locazione e la regolazione del servizio semi-GPON. Sono stati dedotti violazione del codice delle comunicazioni elettroniche, della direttiva (UE) 2018/1972, delle Raccomandazioni della Commissione europea, delle precedenti delibere AGCOM e dei principi di orientamento al costo efficiente, stabilità, certezza, prevedibilità, concorrenza e minima distorsione del mercato, oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento. La ricorrente ha inoltre contestato gli esiti della verificazione e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Iliad, intervenuta ad adiuvandum, ha sostenuto soprattutto le censure relative al WACC e ai costi degli impianti di co-locazione, introducendo anche una contestazione autonoma sul costo delle batterie. Telecom ha proposto ricorso incidentale contro la medesima delibera, condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito i motivi principali e ha dichiarato improcedibile il ricorso solo per le parti divenute prive di interesse. Ha ritenuto legittimo l’aggiornamento delle tariffe secondo il modello BU-LRIC, chiarendo che tale modello è prospettico e fondato sui costi correnti di una rete efficiente, non sui costi storici, sul valore contabile residuo o sui soli costi di manutenzione della rete in rame ammortizzata. L’utilizzo dei costi correnti del rame, anche in presenza di aumenti e volatilità, è stato considerato coerente con la metodologia e non incompatibile con la natura long-run del modello. L’aggiornamento non ha modificato l’impianto regolatorio della delibera n. 348/19/CONS, sicché la decorrenza dal 1° gennaio 2023 non costituisce retroattività illegittima; la prevedibilità è stata garantita dalla pubblicazione anticipata della proposta tariffaria e dall’avvio della consultazione. Le modifiche intervenute tra schema e provvedimento finale sono state ritenute fisiologiche e non tali da alterare il quadro regolatorio. È stata esclusa la duplicazione dell’inflazione nei costi delle infrastrutture civili e ritenuta adeguata l’istruttoria fondata su prezziari, dati contrattuali e benchmark di mercato. Le infrastrutture palificate non sono state ritenute automaticamente riutilizzabili ai sensi della Raccomandazione 2013/466/UE, in assenza di prova della loro capacità di garantire un utilizzo stabile, efficiente e multi-operatore su scala di rete; le infrastrutture NGA di nuova realizzazione restano invece soggette alla valorizzazione a costo pieno di sostituzione. È stata ritenuta corretta la distinzione tra la vita utile di 40 anni per la valorizzazione patrimoniale degli asset riutilizzabili e le vite utili di 30 e 50 anni utilizzate per il pricing dei servizi in rame. Il metodo di calcolo del WACC è stato giudicato conforme alle indicazioni europee: è legittimo utilizzare dati nozionali e peer group europei anziché i parametri effettivi dell’incumbent; inoltre, possono essere impiegati peer group diversi per beta, gearing e costo del debito, purché la scelta sia coerente e motivata in relazione alla diversa natura dei rischi stimati. La modifica del calcolo del risk-free rate è stata ritenuta giustificata dal mutamento del contesto inflazionistico e dal bilanciamento tra prevedibilità ed efficienza della regolazione. La riduzione progressiva del risk premium sulla fibra è stata considerata coerente con la diminuzione nel tempo dell’incertezza sulla domanda. Quanto ai costi di co-locazione, il TAR ha ritenuto non dimostrata la sovra-remunerazione della componente fissa e ragionevole il rinvio dell’aggiornamento puntuale alla nuova analisi di mercato; la scelta di utilizzare le fatture energetiche dell’anno corrente, anziché di quello precedente, è stata ritenuta giustificata dall’eccezionale volatilità dei prezzi. Le nuove censure introdotte da Iliad sul costo delle batterie sono state dichiarate inammissibili perché autonome rispetto al thema decidendum. Il decimo motivo sul semi-GPON è divenuto improcedibile per rinuncia. È stato respinto il rinvio pregiudiziale UE, poiché le questioni prospettate riguardavano valutazioni tecnico-discrezionali e non reali dubbi interpretativi sul diritto dell’Unione. Il ricorso incidentale di Telecom è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Fastweb e Iliad sono state condannate alle spese di lite e alle spese della verificazione nella misura rispettivamente del 90% e del 10%.

Norme richiamate

  • artt. 78, 80, 84 e 85 d.lgs. 259/2003

    l’Autorità può imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, tra cui l’obbligo di orientare i prezzi ai costi, con un ragionevole margine di profitto

    Gli obblighi di accesso e di orientamento al costo possono essere imposti all’operatore con significativo potere di mercato all’esito dell’analisi dei mercati rilevanti; il modello deve consentire il recupero dei costi efficientemente sostenuti e una congrua remunerazione del capitale.

  • art. 89 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale fondamento della separazione volontaria della rete proposta dall’operatore storico.

  • art. 76 d.lgs. 259/2003

    Richiamato in relazione agli impegni di co-investimento e alla disciplina del risk premium sulla fibra.

  • art. 32 direttiva (UE) 2018/1972

    Richiamato per la procedura di notifica alla Commissione europea dello schema regolatorio.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché le questioni prospettate attenevano all’applicazione tecnico-discrezionale del modello regolatorio e non presentavano effettivi dubbi interpretativi sul diritto UE.

  • Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione europea

    Il modello deve valorizzare gli asset della rete efficiente secondo costi correnti di sostituzione; la deroga del valore contabile per le infrastrutture civili riutilizzabili riguarda selettivamente infrastrutture legacy idonee a un riuso stabile e multi-operatore.

  • Raccomandazione (UE) 2024/539 della Commissione europea

    considerando 45 e 81; paragrafo 56

    Conferma la continuità dell’impostazione prospettica e dei costi correnti per la valorizzazione dei servizi su rame nella transizione verso reti ad altissima capacità.

  • Commission Notice 2019/C 375/01

    Individua il WACC quale strumento per stimare il costo del capitale e consente alle autorità nazionali di adattare il peer group europeo alle specificità nazionali, con motivazione delle esclusioni.

  • art. 97 c.p.c.

    Applicato, tramite l’art. 26, comma 1, c.p.a., per la ripartizione differenziata delle spese di lite.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulle spese.

Massime di principio

  • Nel modello BU-LRIC, i prezzi regolati di accesso devono essere determinati sulla base dei costi correnti di sostituzione di una rete ipotetica moderna ed efficiente, e non sulla base dei costi storici, del valore contabile residuo o dei soli costi di manutenzione della rete legacy; ciò vale anche quando la rete in rame sia ammortizzata e nessun operatore efficiente costruirebbe oggi una rete integralmente in rame.
  • I principi di stabilità e prevedibilità delle tariffe non impongono la costanza nominale dei prezzi né impediscono l’aggiornamento degli input di costo in relazione alle condizioni correnti del mercato; la prevedibilità è assicurata dalla conoscibilità ex ante della metodologia e degli orientamenti regolatori, purché l’aggiornamento non introduca arbitrariamente un nuovo modello.
  • In presenza di condizioni macroeconomiche eccezionali, un’autorità nazionale di regolazione può privilegiare l’efficienza e la fedele rappresentazione dei costi effettivi rispetto alla continuità di prassi precedenti, purché la scelta sia tecnicamente motivata, proporzionata e non manifestamente irragionevole.
  • La nozione di infrastruttura civile riutilizzabile ai fini della valorizzazione al valore contabile non coincide con la mera possibilità tecnica astratta di riuso: occorre dimostrare l’idoneità dell’asset a sostenere, nel modello di rete efficiente e su scala significativa, condizioni stabili, efficienti e compatibili con l’accesso multi-operatore.
  • Nel calcolo del WACC è legittimo utilizzare parametri nozionali e peer group europei anziché i dati effettivi dell’operatore regolato, poiché il modello mira a remunerare un operatore efficiente e a incentivare l’efficienza produttiva. È inoltre ammissibile utilizzare peer group differenziati per i diversi parametri quando la scelta sia coerente con la diversa natura del rischio sistematico e del rischio di credito e sia adeguatamente giustificata.
  • Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-regolatorie, il giudice può verificare direttamente l’attendibilità e la correttezza delle operazioni tecniche, anche mediante verificazione, ma non può sostituire la propria opzione metodologica a quella dell’autorità quando questa sia sorretta da una credibilità razionale e non presenti manifesta illogicità, inattendibilità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolazione dell'energia (ARERA)Decisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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