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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29009/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta fraudolenta, già confermata in appello, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto lamentava la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero illogici e non consentiva di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità, anche perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare con precisione i punti della decisione censurati; una doglianza generica o indeterminata è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di manifesta illogicità della motivazione deve essere specifica e puntuale: occorre indicare gli effettivi passaggi argomentativi contestati e le ragioni dell'asserita illogicità.
  • Un motivo di ricorso formulato in termini generici, privo dell'indicazione degli elementi su cui si fonda, non consente alla Corte di individuare l'oggetto del sindacato e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente, la mera riproposizione di doglianze assertive o non circostanziate non è sufficiente a scalfirne la tenuta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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