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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0004666 del 18.3.2022, con il quale il Comune di Capriate San Gervasio ha intimato, tra gli altri, alla società ricorrente “il versamento dell'importo… pari ad € 120.238,45”, a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 42, d.P.R. n. 380/2001, per l'omesso pagamento del contributo di costruzione correlato ad un presunto cambio di destinazione d'uso contestato dal Comune con “nota prot 11888 del 23/07/2020, con riferimento agli immobili distinti al NCEU - Censuario SG - fg 4 map. 3442 sub 755, 756, siti in Via Papa Giovanni XXIII, n. 4, Comune di Capriate San Gervasio (BG), c/o CENTRO SERVIZI L'ONDA”.

Giustizia amministrativa202200492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 120.238,45 euro per omesso versamento del conguaglio del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che le intimava il pagamento della sanzione per il mancato versamento del conguaglio del contributo di costruzione, rideterminato in precedenza in conseguenza dell’accertato mutamento di destinazione d’uso di alcune unità immobiliari da artigianale a direzionale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 23 e 97 Cost., del principio di legalità, dell’art. 1 l. 241/1990 e degli artt. 16 e 42 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la sanzione avrebbe presupposto il rilascio di un titolo abilitativo richiesto dal privato, mentre il mutamento di destinazione d’uso sarebbe stato accertato d’ufficio dal Comune. Ha inoltre contestato la pretesa sanzionatoria perché il conguaglio del contributo era ancora oggetto di giudizio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 42 d.P.R. 380/2001, nonché manifesta irragionevolezza, sviamento ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che il mutamento di destinazione d’uso oneroso sarebbe stato imposto d’ufficio e che, in luogo della sanzione, avrebbero dovuto applicarsi i soli interessi legali. Le ulteriori censure relative alla legittimità della rideterminazione del contributo e alla scelta del Comune di non adottare un provvedimento di ripristino riguardavano, secondo il TAR, il precedente provvedimento di rideterminazione del 23 luglio 2020, già oggetto di altro giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha premesso che il contributo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria, collegata all’incremento del carico urbanistico e variabile anche in relazione alla destinazione d’uso. Il mutamento di destinazione d’uso verso una categoria più onerosa, se intervenuto entro il decennio dall’ultimazione dei lavori, comporta l’applicazione del contributo relativo alla nuova destinazione, anche quando l’accertamento del presupposto del ricalcolo sia avvenuto d’ufficio. La rideterminazione resta collegata al permesso di costruire originario, rilasciato su istanza della ricorrente. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato: la sanzione deriva dal mancato pagamento nei termini del contributo rideterminato e costituisce attività vincolata, priva di discrezionalità sia nell’an sia nel quantum, una volta verificato l’inadempimento. Le contestazioni sulla correttezza della rideterminazione del contributo sono state dichiarate inammissibili perché riferite al precedente provvedimento, già impugnato separatamente. È stata ritenuta inconferente anche la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto ordinare il ripristino invece di richiedere il conguaglio, trattandosi di questione relativa al precedente atto. Il TAR ha inoltre escluso la sostituzione della sanzione con i soli interessi legali: l’art. 42 d.P.R. 380/2001 disciplina specificamente il ritardo e l’omesso pagamento del contributo di costruzione, comprese le somme dovute a titolo di conguaglio, e prevale sulla disciplina generale degli interessi secondo il principio lex specialis derogat generali. La sanzione ha autonoma funzione deterrente e si applica quale effetto legale automatico dell’inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    Il principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte non è violato, poiché l’obbligo di pagamento e la relativa sanzione trovano fondamento nella disciplina legislativa del contributo di costruzione e dell’art. 42 d.P.R. 380/2001.

  • art. 97 Cost.

    Non risultano violati i principi di buon andamento e imparzialità, poiché l’applicazione della sanzione, verificato l’omesso pagamento, costituisce attività vincolata.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Conferma il principio generale dell’onerosità del permesso di costruire e del contributo correlato all’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il contributo di costruzione e l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, costituendo il riferimento per la pretesa creditoria comunale.

  • art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001

    Per costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali e direzionali, il contributo è parametrato alla nuova destinazione; il mutamento verso una destinazione più onerosa entro il decennio dall’ultimazione dei lavori comporta il pagamento del contributo nella misura massima corrispondente alla destinazione sopravvenuta.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Rimette alle Regioni la quantificazione delle sanzioni per il mancato pagamento del contributo di costruzione, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge statale.

  • art. 42, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria applicabile al mancato pagamento del contributo di costruzione, anche quando l’importo non versato deriva da una rideterminazione o da un conguaglio; la sanzione opera automaticamente al verificarsi dell’inadempimento.

  • art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10

    Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi

    Esprime il principio generale dell’onerosità delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, oggi recepito dal d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • La rideterminazione del contributo di costruzione può essere disposta d’ufficio quando l’amministrazione accerti un mutamento di destinazione d’uso che, entro il decennio dall’ultimazione dei lavori, comporti il passaggio a una categoria tariffaria più onerosa; l’obbligo resta collegato al titolo edilizio originario.
  • Il mutamento di destinazione d’uso verso una categoria più onerosa determina l’obbligo di corrispondere il contributo relativo alla destinazione di arrivo, anche quando il mutamento sia accertato dall’amministrazione e non consegua a una nuova istanza del privato.
  • La sanzione prevista dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 per l’omesso o tardivo pagamento del contributo di costruzione, compreso il conguaglio conseguente alla rideterminazione dell’importo, opera quale effetto legale automatico dell’inadempimento ed è applicata mediante attività vincolata dell’amministrazione.
  • Le contestazioni relative alla legittimità della rideterminazione del contributo di costruzione devono essere proposte contro l’atto che dispone tale rideterminazione e non possono essere utilmente dedotte nel giudizio avente a oggetto la successiva sanzione per omesso pagamento.
  • La sanzione pecuniaria specificamente prevista dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 per il ritardo o l’omesso pagamento del contributo di costruzione prevale, quale disciplina speciale, sul regime generale degli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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