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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10503/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e della richiesta di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato il venir meno della controversia e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la prosecuzione del giudizio non potesse più produrre alcun utilità concreta per il contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF e addizionali regionali per gli anni 2006 e 2007, emessi in relazione alle somme percepite per la costituzione di un diritto di superficie su un impianto di distribuzione carburanti. Il contribuente sosteneva che tali somme integrassero plusvalenze immobiliari esenti, in quanto riferite a bene posseduto da oltre cinque anni, mentre l’Ufficio le aveva tassate come redditi diversi. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto. In cassazione la parte contribuente ha proposto quattro motivi: 1) difetto di motivazione degli avvisi e violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo; 2) erronea qualificazione giuridica del rapporto e delle somme corrisposte, con sussunzione indebita nella categoria dei proventi da obblighi di permettere invece che delle plusvalenze immobiliari; 3) ultrapetizione per avere il giudice d’appello riqualificato il contratto di costituzione del diritto di superficie come contratto atipico di locazione; 4) motivazione insufficiente e omesso esame della prassi documentata dal contribuente circa la diffusione di compensi anche variabili per la costituzione di diritti di superficie. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un precedente di Cassazione tra le stesse parti che aveva escluso la tassabilità delle somme e, soprattutto, il sopravvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia, con contestuale riconoscimento del diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • art. 952, secondo comma, c.c.

    È richiamato per qualificare la costituzione del diritto di superficie come proprietà separata sul manufatto.

  • art. 953 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso come norma sulla disciplina del diritto di superficie.

  • art. 67, comma primo, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dalla parte contribuente per sostenere la natura di plusvalenza immobiliare esente delle somme percepite.

  • art. 67, comma primo, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È la qualificazione fiscale che l’Ufficio e la sentenza di merito avevano ritenuto applicabile alle somme corrisposte.

  • art. 9, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con l’art. 67 TUIR per la disciplina delle plusvalenze.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per contestare la motivazione degli atti impositivi.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per denunciare il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale parametro della motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per dedurre vizi di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a fondamento della censura sul difetto di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il vizio di ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la riqualificazione dei fatti in assenza di contestazione di parte.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicato come parametro dei vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte lo richiama quale base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 2409?

    null

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’oggetto concreto del giudizio.
  • Quando l’atto impositivo è eliminato dal mondo giuridico nelle more del giudizio, la sentenza di merito deve essere cassata senza rinvio, essendo ormai inutili ulteriori statuizioni sul rapporto tributario dedotto.
  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta carenza di interesse sostanziale per effetto dell’annullamento dell’atto rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell’atto; se l’atto viene meno, non è possibile ottenere una pronuncia di mero accertamento negativo della pretesa fiscale svincolata da un atto efficace.
  • La cessazione della materia del contendere può derivare non solo dall’annullamento dell’atto impositivo, ma anche dal riconoscimento in autotutela del diritto del contribuente al rimborso, quando tale riconoscimento elimini la persistente controversia tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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