Cassazione Penale, Sentenza n. 12668/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, ritenuto errato il presupposto fattuale su cui si basava l'ordinanza di inammissibilità, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Angelo Esposito aveva proposto appello avverso una sentenza di condanna. La Corte d'appello di Bologna dichiarò l'appello inammissibile ai sensi dell'art.581, comma 1‑quater, c.p.p. per assenza del mandato specifico ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza. La difesa ha dedotto in cassazione che il mandato necessario fosse invece allegato all'atto di appello tramite PEC indirizzata alla cancelleria; la Corte di cassazione ha esaminato il fascicolo e rilevato che il mandato del 18/07/2023 risultava effettivamente allegato, con timbro di deposito e indicazione di ricezione tramite PEC.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, nei limiti dell'impugnazione per cassazione, di trattare il ricorso e di esaminare anche elementi di fatto quando la questione è di natura processuale; giustifica l'accesso diretto agli atti per verifiche probatorie sulla sussistenza del mandato.
art. 581 comma 1‑quater c.p.p.
Stabilisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la norma è stata applicata dalla Corte d'appello ma, nel caso concreto, la Corte di cassazione ha rilevato che la condizione di ammissibilità (mandato) era invece soddisfatta.
Giurisprudenza di Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792/2001 e Sez. U, n. 24591/2020)
citazioni richiamate nella motivazione
Principio secondo cui la Corte di cassazione, specie in questioni processuali, può essere giudice anche dei fatti e accedere all'esame diretto degli atti processuali per le verifiche necessarie; ciò legittima l'accertamento documentale sulla ricezione via PEC del mandato.
Massime di principio
- La mancata produzione formale del mandato ad impugnare può determinare l'inammissibilità dell'appello ex art.581 c.p.p., salvo che risulti documentalmente la sua effettiva trasmissione/deposito.
- La trasmissione del mandato tramite PEC alla cancelleria, se corredata da evidenze di ricezione e timbri di deposito, può integrare il requisito richiesto e impedire l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione, ai sensi dell'art.611 c.p.p. e secondo consolidata giurisprudenza, può esaminare gli atti e accertare fatti processuali rilevanti per decidere sulla regolarità formale dell'impugnazione.
- In caso di errore fattuale della corte di merito relativo all'esistenza di documenti decisivi (es. mandato), la Corte di cassazione può annullare l'atto impugnato e rinviare o trasmettere gli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- Prassi consigliata per i difensori: allegare sempre copia del mandato e conservarne prova di invio/avvenuta ricezione (ricevute PEC, timbri di cancelleria) per prevenire eccezioni di inammissibilità formale.
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