Ordinanza n. 29/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 9 gennaio 2025: - della determinazione della Regione Puglia in data 21 giugno 2024, n. 163 - autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l’esercizio di un “impianto eolico, costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,34 MW, ubicati nei Comuni di Orta Nova e Cerignola (FG) in località Salice - la Paduletta” nonché opere connesse di collegamento alla futura stazione elettrica della RTN, a 380 kV, denominata “Cerignola”, collegata sulla linea a 380 kV “Foggia- Palo del Colle” (già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D. n. 3 del 12.01.2021) in favore della New Green Energy s.r.l., pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 27.6.2024; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con specifico riferimento a: 1) nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024 della Regione Puglia del responsabile del procedimento di conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003; 2) D.D. n. 606 del 17.04.2024 della Provincia di Foggia – Servizio pianificazione territoriale e tutela del territorio, per rilascio ai sensi dell’art. 91 delle NTA. del PPTR, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica; 3) decreto ministeriale n. 196 del 17.05.2022 - Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica) per l’esito della procedura di VIA (compatibilità ambientale); 4) provvedimento di cui nota prot. n. AOO_064/PROT/12/10/2022/0016857 del 12.10.2022, della Regione Puglia – Servizio gestione opere pubbliche – Ufficio per le espropriazioni, concernente il parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto e la declaratoria di pubblica utilità dell’opera; 5) provvedimento di cui alla nota prot. n. 11655 dell’11.11.2022 della Sezione transizione energetica di trasmissione avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; 6) delibera di Giunta del Comune di Orta Nova n. 62 del 14.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione sulle misure di compensazione; 7) di ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13.3.2025: - della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 606 del 17 aprile 2024; - della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1020 del 4 luglio 2023; - dei verbali della Commissione paesaggio provinciale del 10 gennaio 2024 e del 3 luglio 2023; - della determinazione dirigenziale n. 35 del 10.02.2025 della Regione Puglia – Sezione transizione energetica, avente ad oggetto la voltura dell’autorizzazione unica n. 163/2024 alla New Green Orta Nova s.r.l. e la proroga del termine di inizio lavori di ulteriori 36 mesi ex art. 10-septies d.l. n. 21/2022; - della determinazione dirigenziale n. 734 del 14.10.2025 della Regione Puglia – Servizio gestione opere pubbliche (UOR 064), avente ad oggetto l’occupazione anticipata d’urgenza ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 e l’occupazione temporanea, ex artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001, con determinazione delle indennità provvisorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, con atti paesaggistici, ambientali ed espropriativi connessi, nonché provvedimenti di occupazione anticipata d'urgenza e temporanea
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare e successivi motivi aggiunti, l'autorizzazione unica regionale relativa alla realizzazione di un impianto eolico costituito da 11 aerogeneratori nei Comuni di Orta Nova e Cerignola, nonché gli atti presupposti e consequenziali: l'accertamento di compatibilità paesaggistica, il provvedimento di VIA, gli atti concernenti la pubblica utilità e il vincolo preordinato all'esproprio, la convenzione sulle misure di compensazione, ulteriori determinazioni paesaggistiche, la voltura dell'autorizzazione e la proroga del termine di inizio lavori, nonché i provvedimenti di occupazione anticipata d'urgenza e temporanea con determinazione delle indennità provvisorie. Dopo l'ordinanza cautelare n. 437 del 19 dicembre 2025, con cui il TAR aveva accolto parzialmente la domanda e sospeso, per quanto qui rileva, il provvedimento di occupazione anticipata d'urgenza, le controinteressate hanno chiesto la revoca ai sensi dell'art. 58 c.p.a. Sostenevano tale istanza richiamando una nota regionale successiva e la rinuncia alla procedura espropriativa e all'occupazione d'urgenza relativamente ad alcune particelle di proprietà di una delle ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare precedente. Ha ritenuto insussistente un mutamento delle circostanze rilevanti, presupposto necessario per la revoca delle misure cautelari. In particolare, la nota regionale del 7 gennaio 2026 è stata considerata priva di contenuto dispositivo e meramente ricognitiva: essa si limita a prendere atto della volontà della controinteressata di rinunciare alla procedura espropriativa e all'occupazione d'urgenza per alcune particelle, circostanza già conosciuta e valutata dal Collegio nella precedente fase cautelare. È stata inoltre rilevata, incidentalmente, l'estensione dell'oggetto della controversia ai provvedimenti di occupazione anticipata d'urgenza e temporanea, con conseguente riconduzione del ricorso ai riti abbreviati di cui all'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., anche ai fini della determinazione del contributo unificato. L'udienza pubblica di merito è stata confermata per il 26 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato disposto il cambio di rito con i conseguenti adempimenti di segreteria.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
La revoca delle misure cautelari presuppone un mutamento delle circostanze rilevanti; in assenza di fatti nuovi, l'istanza deve essere respinta.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della precedente tutela cautelare e della relativa sospensione del provvedimento impugnato.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Individua il procedimento di occupazione anticipata d'urgenza, oggetto della misura cautelare confermata.
artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001
Richiamati in relazione al provvedimento di occupazione temporanea impugnato con motivi aggiunti.
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia, comprendendo provvedimenti di occupazione e procedimento espropriativo, è stata ricondotta ai riti abbreviati previsti dalla disposizione, con effetti anche sulla determinazione del contributo unificato.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede un effettivo mutamento delle circostanze rilevanti rispetto alla valutazione compiuta nell'ordinanza cautelare; non è sufficiente una nuova nota amministrativa meramente ricognitiva o priva di contenuto dispositivo.
- La rinuncia della parte privata a una procedura espropriativa o a un'occupazione d'urgenza limitatamente ad alcuni beni non determina automaticamente la revoca della misura cautelare quando tale circostanza era già conosciuta e considerata dal giudice al momento dell'adozione della misura.
- L'inclusione nel giudizio di provvedimenti di occupazione anticipata d'urgenza o temporanea può determinare la riconduzione della controversia al rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con conseguenze anche sulla determinazione del contributo unificato.
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