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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28646/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. rispetto all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura: sostiene la propria incensuratezza e un ruolo secondario nel sodalizio, propone l'affidamento ai domiciliari presso la fidanzata con braccialetto elettronico e rileva l'impossibilità materiale di svolgere il ruolo contestatogli a causa del regime detentivo del capoclan.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della motivazione e non può rivedere direttamente il materiale probatorio né riformulare valutazioni di merito. Il Tribunale distrettuale aveva fornito ampia e congrua motivazione sul pericolo di reiterazione e di fuga, richiamando la gravità e la pluralità degli indizi, la disponibilità dell'indagato all'organizzazione, la partecipazione ad attività di traffico di armi, favoreggiamento dell'immigrazione, produzione di documenti falsi e riciclaggio, e la ramificazione internazionale del sodalizio. Non sono state riscontrate illogicità manifeste, contraddizioni o violazioni di legge nella motivazione. Per tali ragioni le censure difensive, sostanzialmente riformulative, sono state ritenute inammissibili. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità determinata da profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Nel caso è stato interpretato nel senso che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta, dai collegamenti e dalla personalità dell'indagato, anche se i fatti sono in parte risalenti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferimento ai criteri e alle alternative alle misure cautelari; utilizzato dalla difesa per proporre misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto), ma la Corte ha ritenuto la richiesta incompatibile con la valutazione motivata delle esigenze cautelari.

  • art. 306 cod. pen.

    Norma che sanziona la fattispecie di banda armata; richiamata nella descrizione dei reati contestati a supporto della gravità del quadro indiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (condanna alle spese) e la possibilità di ammenda; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione in materia cautelare sindaca la motivazione del giudice di merito, non i fatti: può censurare solo violazioni di legge o manifesti vizi logico-motivazionali, non una rivalutazione degli elementi indiziari.
  • Per giustificare la custodia cautelare è sufficiente una motivazione congrua che dimostri, con elementi concreti, il pericolo di reiterazione o di fuga; questo pericolo può essere desunto dalle modalità della condotta, dai collegamenti associativi e dalla personalità dell'indagato.
  • Le doglianze basate su diversa valutazione del ruolo rivestito, sull'incensuratezza o sulla proposta di misure alternative (domiciliari con braccialetto) sono insufficienti in cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di una manifesta illogicità o di violazione normativa nella motivazione del giudice del riesame.
  • Il giudizio cautelare è prognostico e può basarsi su dati oggettivi e sullo stile di vita ante-reato: non è richiesta la previsione di una specifica occasione di delinquere per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa, la parte ricorrente può esser condannata non solo alle spese ma anche a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), pertanto le impugnazioni temerarie o mal fondate comportano rischi economici.

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