Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 9/1/2025 n. 200;

Giustizia amministrativa202504453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 200/2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 200/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore, quali procuratori antistatari, delle spese di giudizio liquidate in 500 euro oltre accessori di legge. Hanno inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'ottemperanza anche per la parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate direttamente in favore del difensore antistatario, poiché da tale statuizione nasce un rapporto obbligatorio tra il difensore e l'amministrazione soccombente. Ha inoltre escluso la sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, non trattandosi di creditori aventi titolo in una sentenza relativa all'equa riparazione ex l. n. 89/2001. Nel merito, è stato rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero ed era decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda principale di ottemperanza. Il Tribunale ha ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire la sentenza n. 200/2025 e di pagare ai ricorrenti la somma di 500 euro oltre accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata disposta, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta, individuato in un dirigente amministrativo dell'amministrazione giudiziaria da designarsi dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, con facoltà di subdelega e con ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, compiendo anche gli eventuali atti di bilancio necessari. Il Collegio ha precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo, nonché agli atti accessori direttamente collegati; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Tali spese funzionali sono ricomprese nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, mentre restano fuori le eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e documentate. La domanda è stata accolta in parte poiché le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate e non è stata riconosciuta una distinta liquidazione delle spese non funzionali all'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per disporre, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La sospensione prevista per determinate controversie relative ai crediti da equa riparazione non si applica quando il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo relativa alla condanna alle spese di giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione consente di agire in ottemperanza per ottenere il pagamento.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese di precetto e delle procedure di esecuzione forzata civile non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla libera scelta del creditore di utilizzare tali strumenti invece dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della statuizione giudiziale relativa alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche quando tali spese siano liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario; in tal caso il difensore è legittimato a pretendere l'adempimento nei confronti dell'amministrazione soccombente.
  • Quando una sentenza amministrativa passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e divenuta esecutiva secondo i termini previsti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non viene eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme dovute, soltanto le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o agli atti accessori direttamente fondati sul titolo; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o delle procedure esecutive civili, derivanti dalla scelta del creditore di agire con strumenti diversi dall'ottemperanza.
  • Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato esercita un munus obbligatorio e non può rifiutare l'incarico né essere impedito o condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.