Sentenza del 01/08/2018 n. 5433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Evasione - Plurimi amministratori di fatto della srl - Violazioni - Responsabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di imputare integralmente al contribuente l’IVA evasa non può essere confermata quando risulta che egli non era l’unico amministratore di fatto della società. La responsabilità deve essere accertata considerando il ruolo concretamente svolto da ciascun amministratore e il contributo individuale alle violazioni, senza attribuire automaticamente a un solo soggetto l’intero debito tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’attribuzione integrale al contribuente della responsabilità per l’IVA non versata dalla società. Il contribuente contestava tale attribuzione sostenendo di non essere l’unico amministratore di fatto della società e, quindi, di non poter essere considerato integralmente responsabile delle violazioni fiscali commesse nell’interesse o nell’ambito della gestione sociale.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 19716/2013
La responsabilità dell’amministratore di fatto per le violazioni fiscali della società deve essere collegata alla concreta partecipazione alla gestione e alle violazioni. Se vi sono più amministratori di fatto, non è legittimo imputare automaticamente a uno solo l’intero importo dell’IVA evasa.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non comporta, da sola, la responsabilità integrale per tutti i debiti tributari della società.
- In presenza di più amministratori di fatto, occorre individuare il ruolo, i poteri effettivamente esercitati e il contributo causale di ciascuno alle violazioni fiscali.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare specificamente perché il singolo soggetto dovrebbe rispondere dell’intero tributo evaso, anziché di una parte correlata alla sua effettiva gestione.
- La responsabilità può essere estesa all’intero importo solo se viene dimostrato che il soggetto aveva il controllo esclusivo o determinante della gestione e delle violazioni.
- La ripartizione della responsabilità non è necessariamente automatica o aritmetica: deve essere ricostruita sulla base delle prove relative alla gestione concreta della società.
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