Cassazione Civile, Ordinanza n. 28339/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita di un appartamento in costruzione, con pattuizione di un prezzo complessivo e di pagamenti rateali, oltre a ulteriori opere convenute separatamente. Il promissario acquirente aveva agito per far accertare l'inadempimento della società costruttrice per il ritardo nella consegna dell'immobile, sostenendo di avere sospeso i pagamenti proprio a causa del mancato rispetto dei termini di ultimazione e consegna. La società aveva resistito e in via riconvenzionale aveva sostenuto che l'inadempimento fosse imputabile all'acquirente, valorizzando la propria diffida ad adempiere anteriore rispetto a quella notificata dall'altra parte e chiedendo di trattenere quanto ricevuto e il risarcimento danni. In primo grado fu dichiarata la risoluzione di diritto del preliminare per inadempimento della società e fu disposta la restituzione delle somme versate. In appello la società censurò la decisione deducendo che la Corte non avesse considerato la priorità cronologica della sua diffida e la sequenza degli inadempimenti, nonché il fatto che il termine finale di consegna non fosse ancora spirato quando l'acquirente aveva sospeso i pagamenti. Con il ricorso per cassazione la società ripropose, in sostanza, tali doglianze, denunciando la violazione delle norme su buona fede, diffida ad adempiere, gravità dell'inadempimento e exceptio inadimpleti contractus, e lamentando l'omesso esame della sequenza cronologica degli inadempimenti e del termine di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva operato una valutazione comparativa degli inadempimenti, attribuendo prevalenza a quello della società costruttrice, poiché alla scadenza della rata rimasta impagata non risultava rispettato l'impegno di realizzare la struttura in cemento armato e, più in generale, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sul fatto che fosse stata la società a non rispettare i termini di consegna dell'immobile. La Suprema Corte ha affermato che, in tema di risoluzione per reciproci inadempimenti, la comparazione non si esaurisce nella priorità cronologica, ma deve considerare causalità, proporzionalità e incidenza delle rispettive violazioni sulla funzione del contratto. Ha inoltre osservato che la censura della ricorrente mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui insussistente. La società è stata quindi condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità agli eredi resistenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla denunciata omessa considerazione di alcune circostanze, ma la Corte ritiene che la doglianza, in realtà, investa la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello.
art. 1375 c.c.
È evocato insieme alle altre norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ne fa un'autonoma applicazione, perché la questione viene risolta sul piano della comparazione degli inadempimenti.
art. 1454 c.c.
È richiamato con riferimento alla diffida ad adempiere; la Corte ribadisce che la priorità della diffida non è decisiva da sola, dovendosi valutare la gravità complessiva e causale degli inadempimenti reciproci.
art. 1455 c.c.
La Corte lo richiama indirettamente nel quadro della verifica della gravità dell'inadempimento, che spetta al giudice di merito con apprezzamento non sindacabile se adeguatamente motivato.
art. 1460 c.c.
È menzionato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della sospensione dei pagamenti; la Corte conferma invece che la sospensione va valutata nel contesto del rapporto sinallagmatico e degli inadempimenti reciproci.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale di impugnazione evocato per il vizio motivazionale; la Corte lo considera non utilmente prospettato, poiché la censura mira a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
È richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di reciproci inadempimenti, la valutazione di quale parte sia responsabile in via prevalente della risoluzione del contratto non può fondarsi sul solo criterio cronologico, ma deve considerare causalità, proporzionalità e incidenza delle rispettive violazioni sulla funzione economico-sociale del rapporto.
- L'accertamento della prevalenza di un inadempimento rispetto all'altro è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non attraverso una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
- La diffida ad adempiere anteriore non è di per sé decisiva per attribuire l'inadempimento all'altra parte, ove il giudice di merito abbia motivatamente rilevato che l'obbligazione principale già non fosse stata adempiuta dalla parte che invoca la priorità temporale.
- Quando il contratto è sinallagmatico, la sospensione dell'adempimento da parte di un contraente va apprezzata alla luce del comportamento complessivo dell'altra parte e dell'effettiva alterazione dell'equilibrio contrattuale causata dall'inadempimento prevalente.
- In sede di legittimità, una doglianza formalmente incardinata sul vizio motivazionale è inammissibile o infondata se si risolve nella contestazione del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo omesso esame di fatti decisivi.
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