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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4517/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'ordinanza del 2/12/2020 del giudice dell'esecuzione della Corte d'Appello di Perugia che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati indicati come sub 2 e sub 3 e aveva rideterminato la pena finale per tali reati. Il PG lamenta un'erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.), perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo riconosciuto la continuazione, non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per i reati giudicati con il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.), determinando una pena finale superiore alla somma delle pene stabilite nelle sentenze di cognizione; inoltre ha omesso di considerare la multa di euro 500,00 prevista nella sentenza sub 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando la continuazione riguarda reati giudicati con il rito abbreviato, il giudice debba applicare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., e indicare in motivazione di averne tenuto conto. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha omesso tale riduzione e non ha considerato la pena pecuniaria; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati (anche in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma sulla competenza e funzioni del giudice dell'esecuzione, qui richiamata come oggetto dell'impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione

  • art. 81 cod. pen.

    principio sul concorso di norme e cumulabilità delle pene richiamato nel motivo relativo al calcolo della pena complessiva

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha affermato che tale riduzione si applica anche quando i reati giudicati con rito abbreviato sono oggetto di applicazione della continuazione e che il giudice deve esplicitare in motivazione di averla tenuta conto

  • sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire a diversa composizione del giudice di merito

  • Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015 (Reale, Rv. 262888)

    giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo cui la riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e non necessita di motivazione sul suo ammontare, ma il giudice deve comunque dichiarare di averla applicata

Massime di principio

  • Se la continuazione comprende reati giudicati con il rito abbreviato, al calcolo della pena complessiva va applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; il giudice deve indicare in motivazione di averla considerata.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena in presenza di continuazione, non può determinare una pena finale superiore alla somma effettiva delle pene applicabili dopo le riduzioni previste dai riti utilizzati nelle sentenze di cognizione.
  • Le pene pecuniarie comminate nelle sentenze di cognizione devono essere prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione nella determinazione della misura complessiva della sanzione.
  • In caso di annullamento di un'ordinanza sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve essere disposto alla stessa Corte di appello ma in diversa composizione, secondo i principi della Corte costituzionale.
  • La riduzione per il rito abbreviato è una operazione aritmetica predeterminata: il giudice non necessita di motivazione sul quantum, ma deve esplicitare di averla applicata per evitare vizi formali e sostanziali del calcolo della pena.

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