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Ordinanza

Ordinanza n. 529/2026 - Catanzaro, Sezione 2

reclamo avverso il decreto prot. n. 414159 del 06 giugno 2025 del Commissario ad Acta (“Adozione del nuovo tariffario per le strutture di assistenza sanitaria territoriale ai sensi del regolamento regionale n. 81 del 22 luglio 2016 per la Regione Calabria”).

Giustizia amministrativa202300955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza, concernente il rapporto tra il proprio mandato e il sopravvenuto DCA n. 7/2026 e l’estensione del nuovo tariffario ai soggetti non ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio originario, le strutture sanitarie private accreditate avevano agito contro il silenzio della Regione Calabria e del Commissario ad acta per il Piano di Rientro, chiedendo l’adozione del nuovo regime tariffario previsto dal regolamento regionale approvato con DCA n. 81/2016. Il TAR aveva accolto il ricorso e, non essendo intervenuta l’amministrazione nel termine assegnato, aveva nominato un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato. Il Commissario aveva quindi adottato un nuovo tariffario, successivamente annullato parzialmente dal TAR nella parte in cui limitava la validità delle tariffe alla data di emanazione del provvedimento, senza considerare il periodo anteriore decorrente dall’adeguamento delle singole strutture ai requisiti regolamentari. In seguito, il Commissario ad acta per il Piano di Rientro aveva adottato il DCA n. 7 dell’11 febbraio 2026, ricalcolando in favore dei ricorrenti le tariffe relative ai periodi antecedenti il 6 giugno 2025. Il Commissario ad acta nominato dal TAR ha chiesto chiarimenti: primo, se l’adozione del DCA n. 7 avesse esaurito la competenza dell’amministrazione sostituita o se questa conservasse il potere di provvedere in concorrenza con il commissario; secondo, se la determinazione delle tariffe per il periodo anteriore dovesse applicarsi soltanto alle strutture ricorrenti o anche a tutte le strutture convenzionate operanti nella Regione. Le amministrazioni hanno sostenuto l’inammissibilità della richiesta, ritenendo esaurito il mandato commissariale; i ricorrenti hanno invece contestato l’efficacia del DCA n. 7, assumendo che fosse intervenuto dopo l’adempimento commissariale.

La decisione

Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti. Quanto al primo quesito, ha affermato che la nomina e l’insediamento del Commissario ad acta non privano l’amministrazione della propria competenza, che permane in regime di concorrenza fino all’integrale esecuzione del giudicato. Gli atti adottati dall’amministrazione durante il mandato commissariale non sono per ciò solo nulli per difetto assoluto di attribuzione; possono eventualmente essere dichiarati nulli se violano o eludono il giudicato, oppure annullati per illegittimità in un ordinario giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l’annullamento parziale del precedente decreto commissariale ha determinato la riespansione della competenza dell’amministrazione titolare, che ha esercitato il proprio potere ordinario mediante il DCA n. 7/2026, adempiendo agli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza. L’adozione di tale provvedimento ha comportato l’immediata cessazione del compito del Commissario ad acta nominato dal TAR, rendendo privo di presupposto giuridico ogni suo ulteriore intervento. Quanto al secondo quesito, il TAR ha chiarito che il giudizio di ottemperanza è limitato all’attuazione del comando contenuto nel giudicato, i cui effetti, ai sensi dell’art. 2909 c.c., valgono esclusivamente tra le parti. La sentenza non imponeva né vietava l’estensione del tariffario ai soggetti non ricorrenti. La scelta di estendere l’atto amministrativo generale agli altri operatori rientra nell’esercizio del potere amministrativo ordinario e non può essere definita dal giudice dell’ottemperanza in sede di chiarimenti. Gli eventuali vizi derivanti dall’applicazione soggettiva del tariffario, inclusa la disparità di trattamento, devono essere fatti valere nelle ordinarie sedi di impugnazione. Le spese non sono state disciplinate in modo specifico nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Disciplina il reclamo avverso gli atti adottati dal Commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Gli atti adottati dall’amministrazione durante il mandato commissariale non sono nulli per il solo fatto della nomina del commissario; la nullità può ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, per violazione o elusione del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    L’autorità del giudicato opera tra le parti del processo e non consente, nel giudizio di ottemperanza, di estendere automaticamente gli effetti del comando giudiziale a soggetti estranei al giudizio.

Massime di principio

  • La nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta non privano l’amministrazione titolare della competenza a provvedere: fino all’integrale esecuzione del giudicato, il potere dell’amministrazione e quello del commissario operano in regime di concorrenza.
  • Gli atti adottati dall’amministrazione titolare durante il mandato del Commissario ad acta non sono affetti da nullità per difetto assoluto di attribuzione per il solo fatto della nomina o dell’insediamento del commissario; possono essere contestati per violazione o elusione del giudicato oppure mediante ordinaria azione di annullamento per illegittimità.
  • L’adozione, da parte dell’amministrazione titolare, di un provvedimento idoneo a dare esecuzione al giudicato determina l’immediata cessazione del compito del Commissario ad acta, rendendo privi di presupposto giuridico gli interventi commissariali successivi.
  • Il giudizio di ottemperanza e la richiesta di chiarimenti sono rigorosamente circoscritti all’attuazione del comando contenuto nel giudicato e non possono essere utilizzati per decidere scelte amministrative ulteriori non disciplinate dalla sentenza.
  • Gli effetti del giudicato amministrativo sono limitati alle parti del processo; l’eventuale estensione a soggetti non ricorrenti di un atto amministrativo generale costituisce esercizio del potere amministrativo ordinario e deve essere valutata, se contestata, nelle ordinarie sedi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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