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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37459/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse errato nell'inquadrare la sua condotta come "dedita alla commissione di reati" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che molte delle condotte richiamate erano insussistenti o si erano concluse con assoluzioni/proscioglimenti e che le denunce erano in parte reciproche; chiedeva comunque una riduzione della misura o l'esclusione dell'obbligo di soggiorno.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma, nel merito, ha confermato la legittimità della qualificazione del ricorrente come soggetto rientrante nell'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011: la Corte di appello aveva dettagliatamente motivato la presenza di una pluralità di condanne, denunce e procedimenti pendenti, la reiterazione nel tempo e la persistenza di condotte fino al 2022. Tuttavia la Suprema Corte ha annullato il decreto limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno, perchè il provvedimento impugnato non motivava adeguatamente perché le altre misure (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) sarebbero state insufficienti a tutela della sicurezza pubblica e non spiegava la necessità specifica di trattenere il soggetto nel territorio della sua abituale residenza. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame esclusivamente su questo punto, rigettando per il resto il ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. c)

    "debba ritenersi … che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica"

    Individua la categoria di soggetti pericolosi per tranquillità e sicurezza pubblica: richiede fatti criminosi non occasionali. Può fondarsi anche su elementi emergenti da procedimenti non ancora definitivi, ma con rigore valutativo crescente se non vi è condanna definitiva.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 6

    Stabilisce che l'obbligo di soggiorno è una prescrizione accessoria da applicare solo quando le altre misure di prevenzione non siano idonee a tutelare la sicurezza pubblica; richiede motivazione specifica sulla necessità di tale limitazione della libertà di movimento.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10

    Regola il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice della prevenzione: è ammesso solo per violazione di legge; il ricorrente ha correttamente impugnato per presunta errata applicazione della norma di cui all'art. 1.

Massime di principio

  • La qualificazione come soggetto "dedito" alla commissione di reati richiede pluralità e reiterazione temporale di fatti criminosi; atti occasionali o sporadici difficilmente giustificano la misura.
  • Il giudice delle misure di prevenzione può tenere conto anche di procedimenti penali non definitivi, ma deve valutare tali elementi con maggior rigore quando non vi è condanna definitiva e motivare adeguatamente l'affidamento su tali elementi.
  • La remissione della querela o l'assoluzione parziale non escludono automaticamente che i fatti siano avvenuti; tuttavia il giudice deve distinguere e motivare caso per caso quali fatti valgono a dimostrare pericolosità.
  • L'obbligo di soggiorno è una limitazione ulteriore della libertà personale e richiede una motivazione specifica che mostri perché le altre misure non sono sufficienti; l'applicazione meramente apodittica di tale obbligo è viziata e può essere annullata.
  • Le denunce reciproche tra le parti non eliminano a priori la rilevanza degli altri elementi di pericolosità, specie se concernono reati procedibili d'ufficio; però il giudice deve valutare l'attendibilità e il peso probatorio delle vicende contestate.
  • In caso di provvedimento parzialmente viziato il rimedio più probabile è l'annullamento limitato e il rinvio al giudice di merito per nuova motivazione su quel punto, mantenendo intatte le parti adeguatamente motivate.

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