Cassazione Penale, Ordinanza n. 23763/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso non personale, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la sua responsabilità penale senza considerare elementi di segno contrario. In particolare, ha dedotto che, alla luce del quadro probatorio, la sostanza avrebbe dovuto essere attribuita al padre e non a lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse in realtà profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, esauriente e logicamente coerente. La Corte ha valorizzato il fatto che la droga era stata rinvenuta all'interno della stanza dell'imputato, che egli si trovava lì al momento dell'intervento degli operanti e che nessuno aveva riferito della disponibilità della sostanza in capo ad altro soggetto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la riqualificazione della condotta come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
d.P.R. 309/1990
Testo unico sugli stupefacenti, applicato al fatto contestato.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al numerus clausus dei motivi deducibili in cassazione e al divieto di rivalutazione del fatto e della prova in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, completa e logicamente coerente, e dia conto dell'iter argomentativo seguito nella valutazione delle prove.
- Ai fini dell'affermazione della disponibilità della sostanza stupefacente, può assumere rilievo decisivo il rinvenimento della droga nella disponibilità materiale dell'imputato e nel luogo da lui occupato, in assenza di elementi concreti che indichino l'appartenenza del bene a un terzo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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