Cassazione Penale, Sentenza n. 7861/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era affidato a due motivi: (1) carenza di motivazione con riferimento alle conclusioni scritte della parte pubblica, posto che la sentenza avrebbe attribuito al Procuratore conclusioni diverse da quelle effettivamente depositate; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di porto di arma impropria (art.4 L.110/1975) contestato per il possesso di un "martelletto" trovato nello zaino: si censurava l'apoditticità della sentenza d'appello, l'errata ricostruzione dei fatti (oggetto nello zaino e non nella vettura), l'inidoneità delle pareti fattuali a dimostrare un finalismo lesivo e l'erronea valorizzazione della condizione di "senza fissa dimora" dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare sul secondo motivo. Ha rilevato che, trattandosi di un oggetto non espressamente elencato nella prima parte dell'art.4 L.110/1975, la punibilità richiede la prova che l'oggetto fosse "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". La motivazione della corte d'appello è stata considerata apodittica e priva di elementi concreti idonei a dimostrare tale finalismo. Pur escludendo errori sulla rilevanza della condizione di "senza fissa dimora" (la stazione è luogo pubblico rilevante), la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.4 L.110/1975 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quel capo; le altre statuizioni (tra cui il reato relativo al rientro nel territorio dopo foglio di via) sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
art. 4, legge 110/1975
Per gli oggetti specificamente indicati nella prima parte dell'art.4 il porto è punibile se effettuato "senza giustificato motivo"; per altri oggetti non elencati occorre anche che, per circostanze di tempo e luogo, risultino "chiaramente utilizzabili" per l'offesa alla persona, quindi è necessario un esame concreto del finalismo lesivo
Giurisprudenza citata (Sez. I n.10279 del 29.10.2011)
Confermato il principio che per gli oggetti non elencati nell'art.4 si richiede la prova delle circostanze di tempo e luogo che rendano l'oggetto chiaramente utilizzabile per offendere
Massime di principio
- Quando l'oggetto non è espressamente indicato tra quelli equiparati alle armi improprie, la punibilità per porto richiede prova concreta che l'oggetto fosse chiaramente destinato all'offesa alla persona in relazione a tempo, luogo e modalità di porto
- La mera detenzione dell'oggetto nello zaino o la presenza in un luogo pubblico (es. stazione) non sono, di per sé, sufficienti a provare il finalismo lesivo: servono elementi fattuali espliciti che colleghino l'oggetto all'intento offensivo
- La condizione di "senza fissa dimora" non esclude di per sé l'applicabilità dell'art.4: il criterio è la natura pubblica o accessibile del luogo (fuori dall'abitazione), non la stabilità della residenza dell'individuo
- La motivazione delle decisioni di merito deve affrontare e riferirsi chiaramente alle conclusioni di parti e pubblico ministero; contraddizioni o omissioni nelle ragioni di fatto e diritto possono determinare l'annullamento e il rinvio
- In caso di dubbio sulla sussistenza del requisito del "finalismo lesivo", la via corretta è il rinvio per nuovo giudizio piuttosto che una conferma apodittica della condanna
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