Cassazione Penale, Ordinanza n. 07603/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse del condannato volta a ottenere la revoca della sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato, oppure, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 2, comma 4, c.p. per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. Il ricorrente sosteneva che, essendo la pena ancora in esecuzione, la sentenza non fosse divenuta intangibile e che dovesse applicarsi la disciplina più favorevole sopravvenuta; richiamava inoltre giurisprudenza di legittimità che avrebbe attenuato il principio di intangibilità del giudicato, specie in materia di pena illegale o di declaratoria di illegittimità costituzionale. In via subordinata insisteva per la questione di costituzionalità, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il mutamento del regime di procedibilità da ufficio a querela, in difetto di querela, non integra una causa di revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p., perché il regime di procedibilità non è elemento costitutivo del reato e la sua sopravvenuta modifica non determina abolitio criminis. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può revocare la condanna per la sola mancata integrazione dei presupposti di procedibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 c.p.
la disciplina più favorevole sopravvenuta non opera oltre il limite della sentenza irrevocabile; il richiamo del ricorrente non consente di superare il giudicato per il solo mutamento del regime di procedibilità.
art. 673 c.p.p.
la revoca della sentenza di condanna è esclusa quando la modifica legislativa riguarda solo la procedibilità del reato e non integra abolitio criminis.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, c.p., ma la Corte non rimette la questione.
Massime di principio
- Il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità da procedibilità d'ufficio a procedibilità a querela non determina, di per sé, l'abolitio criminis e non consente la revoca della condanna ex art. 673 c.p.p. se manca la querela.
- Il regime di procedibilità non costituisce elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice; perciò la sua modifica non incide sul titolo di reato già irrevocabilmente accertato.
- Il giudice dell'esecuzione non può riaprire il giudicato penale per constatare la mancata integrazione di presupposti di procedibilità sopravvenuti o non dedotti nel giudizio di cognizione.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in palese contrasto con il dato normativo e con giurisprudenza di legittimità consolidata, può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.
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