Cassazione Penale, Sentenza n. 38048/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bertello ha chiesto una rideterminazione del quantum della pena pecuniaria già fissata con sentenza di applicazione della pena del 11/03/2019 (divenuta irrevocabile il 05/04/2019) in seguito alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, della legge n. 689/1981 (Corte cost. sent. n. 28/2022). Dopo che in una prima istanza il giudice dell'esecuzione aveva sostituito la pena detentiva e quantificato la pena pecuniaria in misura superiore al nuovo minimo, il ricorrente ha presentato una seconda istanza allegando le ultime tre dichiarazioni dei redditi per ottenere una quantificazione più favorevole. Il GIP ha dichiarato l'istanza inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; il ricorrente ha impugnato sostenendo che gli elementi documentali nuovi (le dichiarazioni dei redditi) impedivano la decisione de plano e richiedevano invece l'udienza camerale con partecipazione del difensore e del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha statuito che il decreto impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e senza rispettare le forme previste dagli artt. 666, commi 3 e 4 (udienza in camera di consiglio con avviso e partecipazione del difensore e del pubblico ministero). La Corte ha affermato che la nuova istanza conteneva elementi nuovi (le dichiarazioni dei redditi) non valutati nella precedente decisione, tali da escludere la possibilità di pronunciare l'inammissibilità de plano. L'omissione della camera di consiglio, con la conseguente mancata partecipazione del difensore, ha determinato una nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Torino per nuovo giudizio, precisando altresì che nulla ostacola che lo stesso giudice si pronunci nuovamente sul merito in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., commi 2, 3 e 4
art. 666, comma 2, 3 e 4, cod. proc. pen.
L'art. 666, comma 2, consente la dichiarazione d'inammissibilità de plano solo in ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione di una richiesta già decisa; i commi 3 e 4 prevedono invece l'udienza in camera di consiglio con avviso e la partecipazione obbligatoria del difensore e del pubblico ministero, e la negazione del contraddittorio è ammessa solo nei casi espressamente previsti.
art. 649 cod. proc. pen.
Il principio di contraddittorio per i giudizi di cognizione si estende analogicamente all'esecuzione: l'esigenza del confronto tra le parti informi anche il procedimento esecutivo quando la legge non prevede diversamente.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
La mancata osservanza delle forme previste per la citazione e la presenza del difensore nei casi obbligatori determina nullità che può essere di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
art. 620 cod. proc. pen.
La disciplina dell'annullamento senza rinvio è tassativa; fuori dai casi previsti dall'art. 620 non è possibile annullare senza rinviare quando il vizio non rientra nelle ipotesi che consentono la pronuncia di non luogo o simili.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 2 (parziale declaratoria d'incostituzionalità)
art. 53, comma 2, legge n. 689/1981; Corte cost. sent. n. 28/2022
La parziale declaratoria di illegittimità ha inciso sul regime delle sanzioni pecuniarie, determinando la possibilità di ricalcolo/nuova quantificazione della pena pecuniaria; ciò ha legittimato istanze di revisione del quantum basate su nuove valutazioni delle condizioni economiche del condannato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è limitata ai casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione di una richiesta già decisa: se la nuova istanza è corredata da fatti o documenti non valutati in precedenza, il decreto de plano non è legittimo.
- Quando il ricorrente produce elementi 'nuovi' (anche se cronologicamente preesistenti) che non siano stati considerati nella decisione precedente, il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e con la partecipazione obbligatoria del difensore e del pubblico ministero.
- L'omissione della procedura camerale e della partecipazione del difensore nei casi obbligatori determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
- La preclusione del giudicato in materia esecutiva riguarda solo le questioni dedotte ed effettivamente decise; non impedisce la riproposizione valida di una richiesta se accompagnata da circostanze di fatto o prove che non erano state esaminate precedentemente.
- In caso di annullamento con rinvio per vizio procedurale, nulla ostacola che lo stesso giudice si pronunci nuovamente in sede di rinvio, salvo i limiti di legge sulle incompatibilità.
- Prassi consigliata: quando si presenta un'istanza di ricalcolo o rideterminazione della pena pecuniaria, allegare sempre la documentazione economica rilevante (es. dichiarazioni dei redditi, attestazioni sui redditi e patrimoni) e segnalare esplicitamente al giudice che si tratta di elementi non valutati nella precedente decisione per evitare decisioni de plano.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente, prima di dichiarare l'inammissibilità de plano, che la richiesta è manifestamente infondata o mera riproposizione; in assenza di tale motivazione e senza udienza camerale la decisione è vulnerabile di annullamento.
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