Sentenza n. 1183/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1087/2024 resa inter partes dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro il 23 febbraio 2024 (proc. n. 12931/2023 R.G.L.), notificata all’Amministrazione soccombente il 22 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, che aveva imposto l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 1.500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero il 22 ottobre 2024 e divenuta non più impugnabile. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto pagamento né contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per proporre l’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di notificazione del titolo all’Amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, in applicazione dell’art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. È stata contestualmente nominata, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la figura del commissario ad acta nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto giustificabile il ritardo in ragione dell’imponente contenzioso, anche nazionale ed europeo, sulla medesima questione e della possibile incidenza dello stesso sulle capacità organizzative del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo eseguibile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 114, comma 1, c.p.a.
termine decennale per la proposizione dell’azione
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ne richiama il rispetto con riferimento al termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice è presupposto rilevante per l’esecuzione e per il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Nel giudizio di ottemperanza, una volta dedotto il persistente inadempimento del titolo, spetta all’Amministrazione che eccepisca l’avvenuto adempimento provarne l’effettiva esecuzione.
art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
È richiamato dal titolo eseguito per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
art. 22 legge n. 724/1994
È richiamato quale disposizione che estende il regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati i presupposti processuali e la notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
- Quando l’amministrazione non contesta efficacemente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine assegnato, applicando il principio dell’onere della prova sui fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo.
- In caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione inadempiente con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un ingente e improvviso contenzioso sulla medesima questione, idonee a incidere sulle capacità operative dell’amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disciplina speciale.
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