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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22937/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, con rito abbreviato, li aveva riconosciuti responsabili per tre fatti di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90), nonché per tentata estorsione e rapina. Le censure principali erano: violazione della regola di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 546 c.p.p.) e carenza/mancata personalizzazione della motivazione; mancata prova del contributo causale personale e dell'elemento soggettivo per rapina ed estorsione (artt. 110, 628, 629 c.p.); valutazione errata della destinazione allo spaccio della sostanza e inesistenza di collegamento probatorio tra la droga e Nico Santaniello (art. 73 DPR 309/90); omissione o errata individuazione delle attenuanti (art. 114 e art. 62 n.4 cod. pen.); vizio nella determinazione della pena (art. 133 cod. pen.). I difensori sostenevano inoltre che la responsabilità fosse stata indebitamente sovrapposta tra fratelli e chiedevano il riconoscimento di attenuanti e/o della qualità di partecipazione minima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi prospettati richiedessero una rivalutazione di merito della prova, attività non consentita in sede di legittimità, e non evidenziassero un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della Corte d'appello. In particolare: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il concorso (presenza e partecipazione, confermata da dichiarazioni della persona offesa, da terze dichiarazioni e da registrazioni vocali), ha escluso la sussistenza di una partecipazione minima ai sensi dell'art. 114 cod. pen. perché il contributo del ricorrente non era marginale, ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio in base al ritrovamento di dosi e di un bilancino unitamente al quadro intimidatorio e minatorio, ha escluso la configurabilità dell'attenuante per danno di speciale tenuità per il reato di estorsione in presenza di significativa compressione della libertà e delle abitudini della vittima, ha correttamente motivato la quantificazione della pena nel rispetto dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La regola di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" impone la valutazione delle tesi difensive in merito, ma in sede di legittimità la sua invocazione è ammissibile solo se la violazione si traduce in una illogicità manifesta e decisiva del percorso motivazionale; non consente una rivalutazione delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato per spiegare la diversa funzione del parametro "oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di merito rispetto alla sede di legittimità; ai giudici di merito è consentita una valutazione probatoria più ampia.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone si realizza anche quando la presenza o l'atteggiamento dell'agente agevola o rafforza il proposito criminoso altrui; la partecipazione non richiede specifico apporto causale materiale se la presenza integra un contributo significativo al progetto delittuoso.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante per partecipazione minima richiede che il contributo dell'imputato sia marginale e trascurabile nell'economia generale del reato; una minore efficacia causale non è di per sé sufficiente.

  • artt. 628, 629 c.p.

    Per rapina ed estorsione la Corte ha ritenuto provato l'elemento soggettivo e la responsabilità concorrente sulla base delle dichiarazioni della vittima, di testimoni e di elementi probatori accessori; la restituzione del bene sottratto non esclude automaticamente la rapina.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Il rinvenimento di dosi e di un bilancino, valutato unitamente al quadro minatorio e alle condotte correlate, può legittimamente essere interpretato come indicativo della destinazione a spaccio; la valutazione spetta al giudice di merito salvo illogicità manifesta.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per special tenuità del danno non è applicabile all'estorsione quando, pur trattandosi di profitto modesto, sussistono rilevanti ripercussioni sulla libertà, integrità fisica o morale della vittima; la gravità delle condotte ostava al riconoscimento.

  • art. 133 cod. pen.

    La quantificazione della pena rientra nell'ampio margine discrezionale del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che indichi l'uso dei criteri dell'art. 133 e giustifichi la congruità della pena; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la misura inflitta.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione; la Corte ha anche applicato una sanzione equitativa in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini; la materia procedurale è stata osservata.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione di merito delle prove: i motivi che si limitano a contrapporre interpretazioni alternative dei fatti sono inammissibili, salvo che non evidenzino una illogicità manifesta e decisiva nella motivazione della Corte di merito.
  • La regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" può essere invocata in sede di legittimità solo se il mancato rispetto di tale criterio ha prodotto una motivazione manifestamente illogica e decisiva rispetto alla sentenza impugnata.
  • La partecipazione al delitto (art. 110 c.p.) può risultare anche dalla presenza e dal comportamento che rafforzano o agevolano il progetto criminoso: non è necessario un apporto causale materiale autonomo purché il contributo non sia meramente marginale.
  • L'attenuante per partecipazione minima (art. 114 c.p.) richiede una posizione concretamente marginale e trascurabile rispetto all'evento; la mera minore incidenza causale non è sufficiente.
  • Per l'accertamento della destinazione a spaccio, elementi come dosi, bilancini e il contesto (minacce, rapporti con acquirenti) possono essere valutati congiuntamente dal giudice di merito; la loro valutazione non è rivedibile in Cassazione salvo travisamento e illogicità manifesta.
  • La desistenza volontaria esige un'interruzione autonoma e libera dell'agente: l'interruzione dovuta a fattori esterni (resistenza della vittima, intervento delle forze dell'ordine) non integra desistenza volontaria.
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità non è compatibile con reati plurioffensivi (es. estorsione) quando, anche per un modesto profitto, emergono rilevanti effetti sulla libertà o integrità della vittima.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampio margine discrezionale; la motivazione è adeguata se mostra di avere considerato i criteri dell'art. 133 cod. pen., salvo che la pena risulti di gran lunga superiore alla media edittale senza adeguata giustificazione.

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