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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 158/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, di rigetto della domanda cautelare proposta contro il provvedimento prefettizio fondato sul rischio di permeabilità mafiosa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguarda la legittimità, nella prospettiva cautelare, della valutazione prefettizia di rischio di permeabilità mafiosa. Gli elementi contestati comprendono la pluralità di società del medesimo gruppo già destinatarie di informative antimafia interdittive, la rete di partecipazioni e rapporti societari tra il padre dell'interessato, condannato in primo grado per associazione di tipo mafioso, e il figlio, nonché la coincidenza temporale tra le vicende penali del padre e l'avvicendamento del figlio nelle cariche societarie del gruppo. La parte appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare e la concessione della tutela cautelare; dal testo non risultano ulteriori specifici motivi articolati nell'appello.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, confermando nella sostanza il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Nei limiti propri della cognizione cautelare, il compendio indiziario è stato ritenuto idoneo a sostenere la valutazione prefettizia sul rischio di permeabilità mafiosa. Il giudice ha valorizzato unitariamente, e non atomisticamente, la pluralità delle società già colpite da informative interdittive, la fitta rete di partecipazioni e rapporti societari tra padre e figlio, la condanna penale di primo grado del padre per associazione mafiosa e la coincidenza temporale tra le vicende penali e l'avvicendamento del figlio nelle cariche societarie. Tali elementi non sono apparsi affetti da manifesta illogicità o irragionevolezza. Il periculum in mora è stato ritenuto recessivo rispetto agli elementi di controindicazione emersi e alla non manifesta inconsistenza del rischio rappresentato. Le spese sono state compensate in ragione della materia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • d.lgs. 159/2011

    Costituisce il quadro normativo delle informative antimafia interdittive e della valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione o permeabilità mafiosa; il testo non indica uno specifico articolo applicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti private e degli altri soggetti menzionati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella cognizione cautelare relativa a un'informativa antimafia interdittiva, il rischio di permeabilità mafiosa può essere ritenuto sufficientemente fondato sulla valutazione unitaria di una pluralità di elementi indiziari, tra cui l'appartenenza a un gruppo societario comprendente imprese già interdette, la rete di partecipazioni e rapporti societari con soggetti gravati da vicende penali per associazione mafiosa e la successione temporalmente significativa nelle cariche societarie; tali elementi non devono essere valutati atomisticamente.
  • La valutazione prefettizia sul rischio di permeabilità mafiosa supera il vaglio cautelare quando il compendio indiziario, considerato complessivamente, sia idoneo a sostenerla e non risulti affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Nel bilanciamento cautelare in materia antimafia, il periculum in mora può risultare recessivo rispetto a un compendio indiziario di significativa consistenza e a elementi di controindicazione non manifestamente inconsistenti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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